Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/1988

Altra decisione · depositata il 07/04/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 8 luglio 1974,

n. 255, convertito in legge 10 agosto 1974, n. 352 (applicazione dei

regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri

destinati all'alimentazione umana), promosso con l'ordinanza emessa

l'11 marzo 1985 dal Tribunale di Novara nel procedimento civile

vertente tra la s.n.c. Donini e la Cassa Conguaglio Zucchero,

iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione della s.n.c. Donini nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Francesco Saja;

Uditi l'avv. Giulio Cevolotto per la s.n.c. Donini e l'Avvocato

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Ritenuto che con regolamento C.E.E. n. 834 del 5 aprile 1974 (G.U.

della Comunità 9 aprile 1974) furono adottate disposizioni

necessarie per evitare perturbazioni nel mercato dello zucchero,

conseguenti alla decisione della C.E.E. di fissare il prezzo di

intervento per la campagna saccarifera 1974-1975 ad un livello

superiore del 7% del prezzo applicabile durante la compagna

saccarifera 1973-1974;

che, in particolare, all'art. 6 del cit. Reg. fu disposto che

"l'Italia adotta le misure nazionali per evitare perturbazioni sul

mercato provocate dall'aumento in lire italiane del prezzo dello

zucchero al 1° luglio 1974" e fu anche precisato che "tali misure

consistono particolarmente in un pagamento ai produttori di

barbabietole del plusvalore sulle giacenze";

che con successivo Regolamento C.E.E. n. 1495 del 14 giugno 1974

(G.U. della Comunità del 15 giugno 1974) il ricordato art. 6 fu

interpretato nel senso che venisse imposto l'obbligo della denuncia

di tutte le giacenze di zucchero in Italia, superiori ai cinquecento

chilogrammi;

che, in relazione ai suddetti provvedimenti comunitari, l'Italia

emanò il d.l. 8 luglio 1974 n. 255 convertito nella l. 10 agosto

1974 n. 352, con il quale fu stabilito per "tutti coloro che alle ore

zero del 1 luglio 1974 detenevano a qualsiasi titolo zucchero... per

quantità superiori a 500 Kg.", l'obbligo di versare la somma di L.

9.172,75 al quintale alla Cassa Conguaglio Zucchero, la quale avrebbe

costituito un fondo per la distribuzione di un contributo ai

produttori di barbabietole;

che con sentenza 30 ottobre 1975 la Corte di Giustizia di

Lussemburgo dichiarò l'illegittimità del ricordato art. 6 Reg. n.

834 del 1974, per non essere state fissate le norme sostanziali di

base per calcolare la misura del contributo e per non essere state

poste le distinzioni tra produttori e imprese utilizzatrici, soggetti

non equiparabili;

che con ordinanza 7 novembre 1977 il Tribunale di Novara, nella

causa promossa dalla impresa utilizzatrice s.n.c. Donini Franco e C.

contro la Cassa Conguaglio Zucchero, sollevava questione di

legittimità costituzionale del cit. d.l. n. 255 del 1974, in quanto

la norma predetta assimilava le imprese produttrici a quelle

utilizzatrici, risultando altresì in contrasto con la ricordata

sentenza della Corte di Lussemburgo;

che con ordinanza 9-29 luglio 1982 questa Corte, premesso che la

C.E.E. aveva emanato, a seguito della indicata decisione della Corte

di Giustizia della Comunità, il Regolamento 5 dicembre 1977 n. 2680,

rimetteva gli atti al giudice a quo perché riesaminasse la rilevanza

della proposta questione;

che con ordinanza 11 marzo 1985 (Reg. ord. n. 810 del 1985) il

predetto Tribunale riteneva la persistente rilevanza della sollevata

questione, formulando ai fini della non fondatezza qualche ulteriore

considerazione;

che successivamente veniva emanata la l. 16 ottobre 1985 n. 554,

il cui art. 1, per adeguarsi alle discipline comunitarie, precisa che

la quantità di zucchero soggetta a contributo è determinata con

esclusione delle scorte di esercizio delle imprese utilizzatrici,

quali definite a tale scopo nella medesima disposizione. All'art. 2

però viene poi attribuito, per chi ha versato il contributo non

dovuto, il diritto al rimborso, mentre all'art. 3 è posto l'obbligo

alla restituzione a carico della Cassa Conguaglio Zucchero che abbia

indebitamente percepito il contributo non dovuto.

Considerato che, a seguito della cit. l. n. 554 del 1985, si

impone una nuova restituzione degli atti al giudice a quo, affinché

voglia riesaminare la persistente rilevanza della proposta questione

in relazione alla sopravvenuta disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Novara perché

riesamini la persistente rilevanza della proposta questione in

relazione alla sopravvenuta legge 16 ottobre 1985 n. 554.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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