Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio

1998 dal pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, nel

procedimento penale a carico di P. G., iscritta al n. 215 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Milano, sezione distaccata di

Abbiategrasso, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77

(in relazione all'art. 2, comma 1, numeri 67 e 103, della legge 16

febbraio 1987, n. 81) della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio

del giudice che abbia, all'esito di un precedente giudizio civile di

responsabilità "riguardante il medesimo fatto storico attribuito

all'imputato, già riconosciuto la sussistenza del reato";

che il rimettente espone di avere in precedenza celebrato e

definito il processo civile per il risarcimento dei danni intentato

dagli eredi del lavoratore rimasto vittima dell'infortunio contro il

datore di lavoro e di essere ora chiamato a giudicare in sede penale

il responsabile del cantiere edile in cui si era verificato

l'infortunio mortale, imputato per il reato di omicidio colposo,

cioè per il medesimo fatto storico oggetto del giudizio civile;

che, al riguardo, il rimettente rileva che, essendo venuta meno

la pregiudiziale penale nei confronti del processo civile, il giudice

civile, al fine di liquidare il danno non patrimoniale o morale, è

tenuto ad operare un autonomo accertamento dei fatti, ivi compresi i

profili penali;

che, in particolare, il rimettente precisa di avere escusso in

sede civile il testimone indicato dal pubblico ministero nell'attuale

processo penale e di avere già preso visione in quella sede dei

"rapporti giudiziari dei Carabinieri e della USL riguardanti

l'infortunio mortale";

che in tale situazione le valutazioni di merito espresse in sede

civile pregiudicherebbero l'"autonomia" del giudizio sulla

responsabilità penale, che potrebbe essere o apparire condizionata

dalla propensione del giudice a confermare la propria precedente

decisione;

che ad avviso del rimettente risulterebbe pertanto violato il

principio dell'imparzialità del giudice, compromesso dalla

precedente valutazione sulla configurabilità del reato già espressa

dal medesimo giudice in sede civile, sia pure riferita non

all'attuale imputato, ma al datore di lavoro;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per

l'infondatezza della questione.

Considerato che, come questa Corte ha avuto ripetute occasioni di

affermare (v., tra le tante, sentenze nn. 351, 308, 307 e 306 del

1997; ordinanza n. 178 del 1999), nell'ambito dei rapporti tra gli

istituti apprestati dal codice di rito a garanzia dell'imparzialità

del giudice l'art. 34 cod. proc. pen. fa riferimento alle situazioni

in cui i termini della relazione di incompatibilità intercorrono

all'interno del medesimo procedimento, o comunque nell'ambito di una

vicenda processuale sostanzialmente unitaria riguardante la medesima

regiudicanda (v. sentenze n. 241 del 1999 e n. 371 del 1996), mentre

i casi in cui la funzione pregiudicante è espressa fuori del

procedimento rientrano nella sfera di applicazione della astensione e

della ricusazione;

che, infatti, le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34

cod. proc. pen. sono tipicamente e preventivamente individuate dal

legislatore in base alla presunzione che determinino

l'incompatibilità ad esercitare ulteriori funzioni giurisdizionali

nel medesimo procedimento, mentre sarebbe impossibile prevedere in

astratto e a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo in

precedenza esercitato funzioni giudiziarie in un diverso

procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di

incompatibilità nel successivo procedimento penale;

che le valutazioni sul merito della responsabilità penale

espresse in un diverso procedimento, che possono eventualmente

determinare un effetto pregiudicante, debbono quindi essere oggetto

di una ricognizione caso per caso, che tenga conto dello specifico

contenuto dell'atto ai fini di verificarne la possibile incidenza

sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il

ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione;

che nel caso in esame la supposta funzione pregiudicante risulta

espressa in un diverso procedimento, di natura civile, avente quindi

oggetto non assimilabile a quello penale (sul punto v. sentenza n.

351 del 1997), per di più riguardante l'accertamento della

responsabilità di un soggetto diverso da quello che figura come

imputato nel procedimento a quo (v. al riguardo sentenze n. 186 del

1992 e 439 del 1993);

che, anche con riferimento alla specifica funzione pregiudicante

prospettata dal giudice rimettente, non vi sono motivi per

discostarsi dalla sopra menzionata impostazione generale dei rapporti

tra gli istituti della incompatibilità e della

astensione-ricusazione;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 (in

relazione all'art. 2, numeri 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987,

n. 81) della Costituzione, dal pretore di Milano, sezione distaccata

di Abbiategrasso, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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