Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8

maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista

dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale

dipendente dai Ministeri), promosso con ordinanza emessa il 27

gennaio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia -

Sezione di Lecce sul ricorso proposto da De Vitis Assunta contro il

Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 109 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione di De Vitis Assunta nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel procedimento relativo a un ricorso proposto da

Assunta De Vitis contro il Ministero di grazia e giustizia, il T.A.R.

per la Puglia - Sezione di Lecce, con ordinanza del 27 gennaio 1993

(pervenuta a questa Corte il 25 febbraio 1994), ha sollevato, in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, nella

parte in cui non prevede per il personale inquadrato nella nona

qualifica funzionale, qualora sia adibito a mansioni di grado

superiore, "un termine massimo che giustifichi, da un lato, la

temporaneità delle funzioni vicarie, dall'altro, la gratuità delle

medesime";

che, ad avviso del giudice rimettente, tale mancata previsione

determina un contrasto della norma impugnata con l'art. 36 della

Costituzione, che garantisce il diritto del lavoratore a una

retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la ricorrente, invocando, a sostegno della fondatezza

della questione, le sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del 1990;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che il d.P.R. n. 266 del 1987 - che, ai sensi

dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ha

recepito la disciplina prevista dall'accordo 26 marzo 1987 per il

comparto del personale dipendente dai ministeri - non è atto avente

forza di legge e, quindi, non è assoggettabile al sindacato di

costituzionalità di questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 462

del 1990, 782 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n.

266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26

marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai

Ministeri), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di

Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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