Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 gennaio

1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti

in materia sanitaria), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 2001

dal Tribunale di Ascoli Piceno, iscritta al n. 276 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 gennaio 2001, pervenuta a

questa Corte il 26 marzo 2001, il Tribunale di Ascoli Piceno ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della legge

17 gennaio 1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti

in materia sanitaria);

che la motivazione dell'ordinanza si riduce all'affermazione

secondo cui "l'intero procedimento amministrativo che ha condotto

all'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede" - della quale il

giudice a quo non precisa né l'oggetto né il contenuto - "trova la

sua fonte normativa in una serie di decreti non convertiti e

reiterati (d.l. n. 377/1996, d.l. n. 478/1996)", e la stessa legge

17 gennaio 1997, n. 4, "su cui è fondata l'ordinanza-ingiunzione de

qua non costituisce in realtà legge di conversione dei succitati

decreti e si appalesa, pertanto, illegittima nella misura in cui ne

fa salvi gli effetti", onde "alla luce della nota sentenza della

Corte costituzionale 24 ottobre 1996, n. 360, deve considerarsi

illegittima la reiterazione e, conseguentemente, le norme introdotte

da un decreto non convertito nei termini di cui all'art. 77";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rilevando che nell'ordinanza non vi è alcun cenno ai

fatti che hanno dato origine al giudizio principale né all'oggetto

specifico di questo, onde la questione sarebbe inammissibile per

l'impossibilità di verificare in qual modo la disciplina normativa

denunciata si raccordi ai fatti che hanno dato luogo al giudizio a

quo; mentre ambiguo e generico sarebbe lo stesso oggetto del giudizio

di costituzionalità;

che, inoltre, l'interveniente ricorda che la sentenza n. 360

del 1996 di questa Corte ha precisato che il vizio di

costituzionalità derivante dalla reiterazione del decreto legge non

convertito può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la

legge di conversione o di sanatoria, abbiano assunto come propri i

contenuti o gli effetti della disciplina dei decreti legge.

Considerato che il remittente non indica in alcun modo i fatti di

causa né le domande sulle quali esso è chiamato a decidere, onde

risulta impossibile verificare la affermata rilevanza della

questione;

che i citati decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996 (recanti

"Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità") contengono

diverse disposizioni riguardanti svariati oggetti;

che l'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1997, n. 4, ha

disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia

sanitaria), il cui contenuto non corrisponde che in piccola parte a

quello dei precedenti decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996, non

convertiti; mentre i successivi commi del medesimo art. 1 hanno

disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti

sulla base di numerosi decreti legge non convertiti, fra cui anche i

decreti legge n. 377 e n. 478 del 1996;

che non risulta dall'ordinanza quale sia la norma la cui

legittimità costituzionale è posta in dubbio, né quale sia il

preciso profilo sotto il quale essa sarebbe da ritenersi illegittima

(stante la mancata indicazione di un parametro espresso, e la

genericità del richiamo alla sola circostanza che le norme cui ci si

riferisce sono state "introdotte da un decreto non convertito nei

termini di cui all'art. 77"); né risulta in base a quale iter logico

il remittente ricavi dalla pronuncia contenuta nella sentenza n. 360

del 1996 di questa Corte, che ha dichiarato la illegittimità

costituzionale, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, di un

decreto legge frutto di reiterazione, e non ancora convertito, la

illegittimità costituzionale di una disposizione - avente portata

giuridica ed effetti distinti rispetto a quelli propri dei decreti

legge e delle leggi di conversione (cfr. ordinanza n. 392 del 1997) -

che abbia fatto salvi gli effetti di decreti legge non convertiti;

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 17 gennaio 1997, n. 4

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia

sanitaria), sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari