Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge

23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

3 luglio 2000 dal giudice di pace di Verona nel procedimento civile

tra Malesani Roberto contro il Prefetto di Verona, iscritta al n. 546

del registro ordinanza 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il giudice di pace di Verona, nel corso di un

procedimento civile, nel quale - secondo le deduzioni della difesa

dello Stato in questa sede - si controverteva sui poteri degli

ausiliari del traffico in materia di accertamento di violazioni al

codice della strada, promosso contro il Prefetto della Provincia di

Verona, aderendo alla richiesta di parte, peraltro priva di qualsiasi

specificazione al di fuori della norma denunciata, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 23

dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato);

che il giudice a quo ha genericamente affermato, senza alcuna

motivazione, il "contrasto con l'art. 97 della Costituzione" e la non

manifesta infondatezza della questione sollevata, oltre alla

rilevanza della stessa nel giudizio a quo, limitandosi ad osservare

che questo non poteva essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione sollevata, senza indicare neppure

l'oggetto del giudizio.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica né

l'oggetto né i termini della controversia in corso e non contiene

alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione

sollevata ed alcun cenno sul rapporto tra la norma denunciata e la

definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato il

contenuto della domanda, i motivi da decidere e le ragioni per cui si

dovrebbe fare applicazione della norma denunciata;

che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità

della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 23 dicembre

1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 97,

primo e terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di

Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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