Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5-bislegge 333/1992

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis commi 3 e

4 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento

della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8

agosto 1992, n. 359, promossocon ordinanza emessa il 18 giugno 1997

dalla Corte d'appello di Catania nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Grimaldi Enrico Giuseppe e il comune di Giarre, iscritta

al n. 652 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, avente ad

oggetto la determinazione della indennità dovuta all'attore per la

espropriazione di un tratto di terreno di proprietà dello stesso,

ricadente in zona agricola, ma ubicato in un centro abitato, a

ridosso di una zona edificata ed in un comprensorio dotato di tutte

le opere di urbanizzazione primaria, pertanto, caratterizzato,

secondo l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, dalla

cosiddetta edificabilità di fatto, la Corte d'appello di Catania,

con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 (r.o. n. 652 del 1997), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis

del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di

conversione 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui, al comma 3,

dispone che per la valutazione della edificabilità delle aree, ai

fini della determinazione della indennità di esproprio, si devono

considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione

esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio stesso, e, al comma 4, stabilisce che per le aree

agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono

classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al

titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive

modificazioni ed integrazioni;

che, ad avviso del collegio rimettente, tali disposizioni, come

interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale esclude

che esse attribuiscano rilevanza autonoma alla mera edificabilità di

fatto, esigendone, perché venga escluso il criterio di valutazione

previsto per le aree agricole, l'armonizzazione con l'edificabilità

di diritto, si porrebbero in contrasto con l'art. 42, terzo comma,

della Costituzione, in quanto l'applicazione indiscriminata dei

criteri di valutazione previsti per le aree agricole dalla predetta

legge n. 865 del 1971 in tutti i casi in cui, pur non ricorrendo il

requisito della edificabilità legale, le aree espropriate abbiano

comunque di fatto una suscettività edificatoria, verrebbe

sostanzialmente a disancorare la determinazione dell'indennizzo

dovuto dall'effettivo valore di mercato delle aree medesime, che, in

presenza delle caratteristiche proprie della edificabilità di fatto,

è normalmente superiore a quello agricolo medio, sicché un

indennizzo commisurato a quest'ultimo valore non integrerebbe quel

"serio ristoro" che dovrebbe intendersi garantito dalla invocata

norma costituzionale.

Considerato che la questione oggi proposta è già stata dichiarata

non fondata dalla Corte con la sentenza n. 261 del 1997, con la quale

si è evidenziato che essa è volta ad ottenere l'introduzione

nell'ordinamento di un tertium genus tra le aree edificabili e tutte

le altre aree - parificate, quanto alla stima ai fini della

indennità di esproprio, a quelle agricole - che superi la scelta del

legislatore di suddividere le aree, ai predetti fini, in due sole

categorie, scelta ritenuta, invece, dalla Corte non censurabile sul

piano della legittimità costituzionale, in quanto non affetta da

irragionevolezza od arbitrarietà, né tale da pregiudicare di per

sé il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato;

che la odierna prospettazione della Corte d'appello di Catania

non presenta profili diversi rispetto a quelli già esaminati;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5-bis commi 3 e 4, del d.-l. 11 luglio 1992,

n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),

introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359,

sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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