Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma primo, della legge della Regione Campania del 19 aprile 1977, n.

23 (Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della legge 22

ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui compete

l'esercizio delle funzioni di carattere amministrativo) e dell'art. 37,

comma secondo, della legge della Regione Campania del 31 ottobre 1978,

n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la

esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse,

snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli

Enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Consiglio di Stato sul

ricorso proposto da Manfellotto Antonio ed altri contro Comune di

Sant'Anastasia ed altra iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 dell'anno

1981;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal TAR per la Campania sul

ricorso proposto da Conte Annabella contro Comune di Lacedonia ed altra

iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Tufano Ciro ed altri, e della

Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il Consiglio di Stato, con ordinanza 29 aprile 1980,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge della regione Campania 19 aprile 1977, n. 23 ("Provvedimenti

espropriativi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 -

Designazione dell'organo regionale cui compete l'esercizio delle

funzioni di carattere amministrativo"), in riferimento agli artt. 117,

118 e 128 della Costituzione;

che con ordinanza 9 marzo 1982 il TAR per la Campania ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2 della

legge della regione Campania 19 aprile 1977, n. 23, nonché dell'art.

37, secondo comma, della legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51

("Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la

esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse,

snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli

enti locali"), in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della

Costituzione;

considerato che i giudizi così promossi possono essere riuniti,

avendo ad oggetto questioni analoghe.

Ritenuto che questione identica, sollevata riguardo all'art. 13

della legge della regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per

l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche") - il

quale contiene una disposizione simile a quelle dettate dalle norme ora

impugnate - è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del

1983;

considerato che non sono stati prospettati argomenti che possano

indurre ad una decisione diversa, riguardo alle norme in esame:

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge della regione Campania 19 aprile

1977, n. 23 (" Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui

compete l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo") e

dell'art. 37, secondo comma, della legge della regione Campania 31

ottobre 1978, n. 51 ("Normativa regionale per la programmazione, il

finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico

interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e

attribuzioni agli enti locali"), sollevate con le ordinanze 29 aprile

1980 del Consiglio di Stato e 9 marzo 1982 del TAR per la Campania, in

riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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