Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore del referendum

abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12

(Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito

in legge 31 marzo 1977, n. 91, nei confronti del Presidente della

Repubblica, in relazione all'atto di promulgazione della legge 29

maggio 1982, n. 297, giudizio iscritto al n. 28 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli

artt. 1 e l - bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per

l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con

modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, ha con ricorso

depositato nella Cancelleria della Corte il 5 giugno 1982 sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente della

Repubblica, in relazione all'atto con cui detto organo ha promulgato la

legge 29 maggio 1982, n. 297 (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1982, n.

147);

che si assume la sussistenza dei requisiti prescritti per la

rituale instaurazione della prospettata controversia, e precisamente:

a) sotto il profilo soggettivo, si deduce la legittimazione dei

promotori del referendum a sollevare il conflitto e la legittimazione

passiva dell'organo, e potere dello Stato, nei confronti del quale il

ricorso è prodotto;

b) sotto il profilo oggettivo, si asserisce, poi, che la legge n.

297 del 1982 ha abrogato le disposizioni del d.l. 1 febbraio 1977, n.

12, nelle more della procedura referendaria riguardo ad esse promossa

dagli stessi ricorrenti, e che successivamente l'Uffico Centrale per il

referendum presso la Corte di Cassazione, ha - con ordinanza resa, ex

art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il 3 giugno 1982 -

dichiarato cessate le relative operazioni; si afferma altresì che la

sopravvenuta legge di abrogazione è stata emanata senza l'osservanza

delle regole costituzionali che garantirebbero il diritto di

emendamento, garantito, come corollario del diritto di iniziativa, a

ciascun membro delle Camere, anche in seno alle commissioni in sede

referente (artt. 71, primo comma e 72, primo comma, Cost.), mentre con

altro motivo di ricorso si delinea la violazione degli artt. 1 e 75

Cost., per avere il Governo posto la questione di fiducia sul disegno

della legge anzidetta, volto ad evitare la consultazione referendaria,

e così, si soggiunge, ad attrarre nel regime del rapporto fiduciario

deliberazioni che andavano invece riservate alla distinta sfera, in cui

opera, attraverso l'istituto dell'abrogazione popolare, il principio

della democrazia diretta; si assume di conseguenza illegittimo, e

lesivo degli interessi dei ricorrenti, l'impugnato atto promulgativo: e

così si configura il potere - dovere del Presidente della Repubblica

di "negare tale atto e di avvalersi della facoltà prevista dall'art.

74 della Costituzione", in rapporto ai pretesi vizi procedurali della

legge n. 297 del 1982, nonché "alla rottura costituzionale avviata con

la posizione della fiducia e concretatasi" con l'approvazione della

legge, alla quale avrebbe concorso "anche la promulgazione della legge

stessa";

ritenuto che alla Corte viene pertanto richiesto in via preliminare

di dichiarare ammissibile il prospettato conflitto e, in via

definitiva, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale,

della legge n. 297 del 1982 per violazione degli artt. 1, 71, 72 e 75

Cost., "di annullare l'atto di promulgazione della legge medesima ed i

successivi atti ed effetti che ad esso conseguano";

considerato che la Corte è chiamata in questa fase a deliberare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esiste

la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza,

rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la

facoltà delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio,

anche su questo punto, istanze ed eccezioni; che secondo la

giurisprudenza della Corte occorre al riguardo esaminare se concorrano

i requisiti di ordine oggettivo e soggettivo prescritti dal primo comma

dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953: e cioè se il conflitto sorga

tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del

potere a cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di

attribuzioni, determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali;

considerato, in primo luogo, che dai ricorrenti non si deduce

alcuna carenza od incompetenza del potere legislativo con riguardo alle

statuizioni investite della richiesta del referendum, nemmeno

nell'ipotesi in cui, come qui accade, la consultazione referendaria sia

già stata indetta; né si prospettano altri argomenti, in base ai

quali possa comunque ritenersi che nella specie difettasse il potere di

promulgazione spettante al Presidente della Repubblica: si censura, se

mai, l'esercizio di tale potere, di fronte all'asserita infrazione

delle regole concernenti l'esame del disegno di legge in sede di

commissione referente, e alla "rottura costituzionale", che si

concreterebbe nella promulgazione del testo legislativo, in merito al

quale il Governo aveva - illegittimamente, si assume - posto la

questione di fiducia alla Camera dei Deputati;

considerato, poi, che con le testé richiamate deduzioni dei

ricorrenti non si prospettano comunque gli estremi di alcun conflitto

di attribuzione: si richiede invero alla Corte di annullare l'impugnato

atto promulgativo, previa dichiarazione d'incostituzionalità della

legge promulgata; senonché, l'eventuale adozione di una simile

pronunzia implicherebbe, evidentemente, il venir meno della legge,

insieme con il relativo atto di promulgazione;

che, per ciò stesso, non risulta sussistere alcun possibile

autonomo oggetto della controversia che andrebbe instaurata in questa

sede esclusivamente nei confronti del Presidente della Repubblica, e in

relazione all'atto con cui detto organo ha attestato l'avvenuta

perfezione della legge;

considerato, infine, che il ricorso in esame dovrebbe ritenersi

inammissibile, pur a voler ammettere che i promotori del referendum

abbiano in definitiva inteso di sollevare il conflitto nei riguardi del

potere legislativo, quindi non avverso l'autonomo atto di

promulgazione, bensì avverso la legge promulgata, in quanto perfetta

ed anzi già efficace: giacché, a tacer d'altro, la sfera, che i

ricorrenti assumono lesa, risulta invece tutelata, anche in

quest'ultimo caso, grazie all'apposito controllo esercitato - dopo

l'entrata in vigore della legge medesima - dall'Ufficio Centrale.

Spetta infatti a detto Ufficio stabilire, ex art. 39 della legge n. 352

del 1970, se il quesito già destinato al vaglio del corpo elettorale

possa - secondo i criteri altrove enunciati dalla Corte (sentenze nn.

68 e 69/1978 e 30 e 31/1980) - essere trasferito alla normativa

sopravvenuta nel corso della procedura referendaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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