Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 27legge 1766/1927
  • art. 27r.d. 1255/1927

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo e

ultimo comma, e 29, comma secondo in relazione al primo, della legge 16

giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, promosso con

ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dalla Corte di appello di Palermo -

sezione speciale per gli usi civici - nel procedimento civile vertente

tra Gaudioso Felice e il Comune di Buccheri, iscritta al n. 3 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con l'ordinanza emessa il 6 dicembre 1969, pervenuta a

questa Corte il 5 gennaio 1971, la Corte di appello di Palermo, sezione

speciale per gli usi civici, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 27, commi primo e ultimo, e 29, comma

secondo, in rapporto al primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul

riordinamento degli usi civici, in riferimento agli artt. 108, comma

secondo, e 25 della Costituzione;

che nel presente giudizio nessuno si è costituito.

Considerato che la medesima questione, formulata su identici motivi

con ordinanze 27 marzo e 9 luglio 1969 della Corte di appello di Roma -

sezione speciale usi civici - è stata decisa da questa Corte con

sentenza n. 73 del 20 maggio 1970, emanata nelle more del presente

giudizio, la quale ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma,

della legge n. 1766 del 1927 - in quanto che la circoscrizione dei

Commissariati per gli usi civici fu stabilita con r.d. 16 giugno 1927,

n. 1255 - e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29, comma secondo, della

stessa legge, in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della

Costituzione;

che tale decisione vale a risolvere puntualmente la questione di

legittimità costituzionale ora riproposta senza che siano stati

adottati nuovi e diversi argomenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16

giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 25 e 108,

comma secondo, della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29, comma secondo, della

stessa legge, sollevata con la indicata ordinanza, in riferimento agli

artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione, e già dichiarata

non fondata con sentenza n. 73 del 20 maggio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTI STA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONO - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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