Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

comma primo, della legge Regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove

norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la

semplificazione delle relative procedure), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 aprile 1980 dal TAR per la Sicilia sul

ricorso proposto da Cosentini Cristoforo ed altro contro il Comune di

Riposto ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno

1981;

2) ordinanza emessa il 28 agosto 1981 dal TAR per la Sicilia sul

ricorso proposto da Ditta Giuseppe Allegra contro Comune di Riposto ed

altre, iscritta n. 792 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1982,

3) ordinanza emessa il 24 marzo 1981 dal TAR per la Sicilia sul

ricorso proposto da Poselli Margherita contro Sindaco del Comune di

Gravina, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982,

4) ordinanza emessa il 17 novembre 1981 dal TAR per la Sicilia sul

ricorso proposto da Di Giunta Agata contro Comune di Catania, iscritta

al n. 401 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Cosentini Cristoforo, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il TAR per la Sicilia - Sezione di Catania - ha

sollevato, con ordinanze 19 aprile 1980, 24 marzo 1981,28 agosto 1981 e

17 novembre 1981, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma primo, della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35

("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la

semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt.

42 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che la norma impugnata -

attribuendo al sindaco, in materia di opere pubbliche dei Comuni, dei

loro consorzi e delle comunità montane, la competenza ad emanare

provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione

provvisoria dell'indennità di espropriazione - detterebbe una

disciplina contraria al principio d'imparzialità della P.A., per

essere il sindaco organo dell'ente interessato a detti provvedimenti e

così finendosi con lo svuotare la proprietà privata da ogni garanzia;

rilevato che questione analoga, relativa all'art. 13 della legge

della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione

delle procedure in materia di opere pubbliche") - il quale contiene una

disposizione simile a quella adottata dalla norma impugnata - è stata

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del 1983, in

riferimento all'art. 97 della Costituzione:

considerato che non sono stati prospettati argomenti che possano

indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame, tenuto

conto che la sua conformità all'art. 97 porta ad escludere anche la

dedotta violazione dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto

procedimento" nell'espropriazione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto

1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per

l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"),

sollevata con ordinanze 19 aprile 1980, 24 marzo 1981, 28 agosto 1981 e

17 novembre 1981 del TAR per la Sicilia, Sezione di Catania, in

riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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