Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1983 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 1d.l. 12/1977
  • art. 1-bisd.l. 12/1977
  • art. 39d.l. 12/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del referendum

abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norme

per l'applicazione dell'indennità di contingenza) convertito in legge

31 marzo 1977, n. 91, nei confronti dell'Ufficio centrale per il

referendum presso la Corte di cassazione, in relazione all'ordinanza di

questo ufficio in data 3 giugno 1982 (con la quale è stato disposto

che le operazioni della consultazione elettorale già indetta per il 13

giugno 1982 non avessero più corso), giudizio iscritto al n. 29

r.a.c..

Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli

artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per

l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con

modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, ha, con ricorso

depositato presso la Cancelleria della Corte il 10 giugno 1982,

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio Centrale

per il referendum presso la Corte di cassazione, in relazione

all'ordinanza con la quale detto Ufficio aveva disposto, in data 3

giugno 1982, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 25 maggio

1970, che le operazioni della relativa consultazione elettorale già

indetta per il 13 giugno 1982 non avessero più corso, dovendo le

statuizioni di legge sottoposte a referendum ritenersi abrogate dalla

legge 29 maggio 1982, n. 297, sopravvenuta nelle more del procedimento

referendario;

che si assume la sussistenza dei requisiti prescritti per la

rituale instaurazione della prospettata controversia, e precisamente:

a) sotto il profilo soggettivo, si deduce la legittimazione dei

promotori del referendum a sollevare il conflitto e la legittimazione

passiva dell'organo decidente, nei confronti del quale è prodotto il

ricorso;

b) sotto il profilo oggettivo, si asserisce, poi, che l'impugnata

decisione dell'Ufficio Centrale lede la sfera costituzionalmente

garantita ai ricorrenti, con il risultato di "vanificare" il principio

della sovranità popolare, perché adottata "in evidente contrasto con

i canoni ermeneutici indicati" in altra pronuncia di questa Corte

(sentenza n. 68/78): e si soggiunge che, sebbene l'oggetto della

richiesta referendaria fosse l'abrogazione non dell'intera legge, ma di

sue puntuali statuizioni (artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n.

12), l'Ufficio Centrale ha condotto l'indagine, ad esso demandata ex

art. 39 della legge n. 352 del 1970, sui principi ispiratori della

disciplina posta rispettivamente in dette statuizioni e nella

successiva legge 29 maggio 1982, n. 297, laddove avrebbe dovuto

scendere all'esame della compatibilità tra i singoli disposti

dell'anteriore normativa e della nuova. Detto Ufficio avrebbe inoltre

trascurato che i commi secondo e terzo dell'art. 5 della legge n.

297/82, recanti le disposizioni transitorie, rivelano l'intento del

legislatore di non abrogare sostanzialmente la normativa già investita

della richiesta di referendum;

ritenuto che alla Corte viene pertanto richiesto in via preliminare

di dichiarare ammissibile il conflitto così proposto ed in via

definitiva di annullare l'impugnata ordinanza dell'Ufficio Centrale;

considerato che la Corte è chiamata in questa fase a deliberare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista

la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua

competenza, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, anche su questo

punto, istanze ed eccezioni; che secondo la giurisprudenza di questa

Corte occorre al riguardo verificare se concorrano i requisiti di

ordine soggettivo ed oggettivo prescritti dal comma primo dell'art. 37

della legge n. 87 del 1953: e cioè, se il conflitto sorga fra gli

organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere

cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni,

determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali;

considerato, quanto al possibile oggetto della controversia qui

prospettata, che la Corte ha in precedenti pronunzie dichiarato

l'inammissibilità del ricorso esperito dai promotori dell'abrogazione

popolare per conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio

Centrale, in relazione all'ordinanza con la quale detto organo aveva,

come nella specie, disposto la cessazione della procedura referendaria

in corso: l'Ufficio Centrale risulta infatti investito del potere di

dichiarare cessate le operazioni afferenti al referendum, una volta

soddisfatto il duplice presupposto che esso abbia prima della

decisione: a) sentite i presentatori e promotori della richiesta di

abrogazione popolare, b) esaminato se ricorrano gli estremi perché il

quesito referendario sia trasferito dalle disposizioni che ne formavano

l'oggetto iniziale alle altre, sopravvenute nelle more della procedura;

mentre rimane precluso alla Corte di censurare il modo come l'Ufficio

Centrale esercita nel merito il potere decisorio ad esso così

attribuito, in via definitiva ed esclusiva, appositamente al fine di

tutelare, in tutta la sua possibile estensione la sfera che i

ricorrenti assumono lesa (cfr. sentenze 69/78 e 30 e 31/80);

considerato, infine, che identica conclusione soccorre sotto ogni

riguardo per il caso in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per il conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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