Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/1959

Altra decisione · depositata il 09/07/1959 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1951, n. 1410, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1958 dal

Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Solima

Rosario e Luigi e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al

n. 37 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 novembre 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

uditi l'avv. Cesare Gabriele e il sostituto avvocato generale dello

Stato Francesco Agrò.

Ritenuto che nel giudizio promosso dai signori Solima Rosario e

Luigi contro l'Opera per la valorizzazione della Sila il Tribunale di

Cosenza emetteva il 9 luglio 1958 un'ordinanza di rinvio degli atti

alla Corte costituzionale, perché giudicasse della legittimità

costituzionale dei decreti legislativi di scorporo 18 dicembre 1951, n.

1410, e 18 dicembre 1951, n. 1423, emanati in attuazione della legge

12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione dell'Altipiano silano e

dei territori ionici contermini;

che questa Corte si è pronunciata con sentenza di pari data

limitatamente alle questioni relative alla legittimità costituzionale

del decreto legislativo n. 1423, riflettente l'espropriazione di

terreni nel Comune di S. Sofia d'Epiro ed a quelle relative alla

legittimità costituzionale della legge 230, in attuazione della quale

il decreto stesso è stato emanato;

Considerato che, in ordine al decreto 18 dicembre 1951, numero

1410, relativo alle espropriazioni eseguite nel Comune di Bisignano in

testa al defunto Vincenzo Solima, dante causa degli attori del giudizio

a quo, non risultano sufficientemente accertati nell'ordinanza di

rimessione, ai fini della dimostrazione della rilevanza, taluni punti

di fatto che interessano alcune delle questioni proposte;

che la prima di tali questioni riguarda il fatto che il piano

particolareggiato di espropriazione, redatto dall'Opera Sila ai sensi

dell'art. 3 della legge 230 e posto in pubblicazione ai sensi dell'art.

4, indicava come intestatari dei terreni da espropriare i germani

Vincenzo e Francesco Solima (comproprietari pro indiviso dei fondi in

questione, congiuntamente - a quanto assumono gli attori del giudizio a

quo - col cugino Eugenio Solima, il quale peraltro non è indicato in

alcun modo neL piano), mentre invece il decreto legislativo di scorporo

approvava il piano (art. 1) e operava l'espropriazione (art. 2) "nei

confronti della ditta Solima Vincenzo fu Rosalbino";

che la seconda questione riguarda il fatto che l'espropriazione

avrebbe colpito certi terreni di proprietà comune in danno di uno solo

dei comproprietari (Vincenzo Solima), in contrasto con l'asserito

principio - che sarebbe presupposto anche dalla legge n. 230 -, secondo

il quale all'ente espropriante non sarebbe consentito espropriare "una

quota indivisa";

che i punti di fatto che non risultano sufficientemente accertati

nell'ordinanza del giudice a quo, sono i seguenti: 1) se contenesse una

intestazione e a chi fosse effettivamente intestato il piano di

scorporo a suo tempo redatto dall'Opera Sila e posto in pubblicazione

nel Comune di Bisignano; 2) quali fossero le complessive consistenze

terriere al 15 novembre 1949 di ciascuno dei germani Vincenzo e

Francesco Solima; 3) a chi effettivamente appartenessero e a chi

fossero intestati in catasto al 15 novembre 1949 i terreni espropriati

col decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari