Corte costituzionale

Ordinanza n. 418/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/2002 · relatore Ugo De Siervo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 novembre

1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia

di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel

settore previdenziale), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre

2001 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile tra Leuci

Erminio contro Direzione provinciale del lavoro di Genova, iscritta

al n. 131 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il Giudice onorario del Tribunale di Genova, su

eccezione di parte, ha sollevato con ordinanza emessa il 17 dicembre

2001 (r.o. n. 131 del 2002) questione di legittimità costituzionale

della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante

disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di

interventi a sostegno del reddito nel settore previdenziale) in

relazione alla pretesa violazione delle norme costituzionali

concernenti la decretazione d'urgenza;

che il giudice rimettente, nella motivazione concernente la

non manifesta infondatezza, si riferisce alla eccezione di parte,

evidenziando come, secondo la prospettazione di quest'ultima,

sussisterebbe vizio di costituzionalità a causa della mancata

osservanza "dei limiti posti dalla Costituzione per la conversione

e/o conferma di efficacia dei decreti-legge (necessità, urgenza,

ecc.)";

che l'ordinanza di rimessione sottolinea come, "secondo il

ricorrente", la legge impugnata avrebbe convertito decreti-legge

"reiterati con contenuti pressoché identici".

Considerato che l'ordinanza di rimessione - particolarmente

sommaria - non individua con un minimo di precisione la disposizione

impugnata e non indica espressamente il parametro del giudizio,

peraltro individuabile nell'art. 77 della Costituzione;

che il giudice a quo motiva in relazione alla non manifesta

infondatezza con esclusivo riferimento alla eccezione di parte senza

che sia possibile desumere dall'ordinanza di rimessione se lo stesso

giudice condivida o no le argomentazioni proposte dalla parte, né,

comunque, quali siano le ragioni per le quali il remittente

eventualmente condividerebbe tali argomentazioni;

che, inoltre, l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna

indicazione sulla fattispecie concreta sottoposta al suo esame né

minimamente motiva in ordine alla rilevanza, meramente affermata;

che, pertanto, la questione proposta, essendo priva dei

requisiti minimi di cui all'art. 23, commi primo e secondo, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 28 novembre 1996, n. 608

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre

1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori

socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel settore

previdenziale), sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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