Corte costituzionale

Ordinanza n. 418/2001

Altra decisione · depositata il 18/12/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri

dello Stato sorto a seguito della delibera del 7 febbraio 2001 della

Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gherardo

Colombo, promosso dal Tribunale di Brescia - sez. II penale, con

ricorso depositato il 26 marzo 2001 ed iscritto al n. 186 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, in composizione

monocratica, con ricorso in data 19 marzo 2001, depositato nella

cancelleria della Corte il 26 marzo 2001, ha sollevato - nel corso di

un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico del

deputato Vittorio Sgarbi - conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla

delibera adottata dall'assemblea il 7 febbraio 2001, con la quale è

stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato

Sgarbi, per le quali è processo;

che in punto di fatto il predetto giudice espone che

l'imputato, nel corso di una trasmissione televisiva, nell'esaminare

la vicenda relativa all'incontro che, secondo la Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Milano, sarebbe avvenuto a Palazzo

Chigi tra l'on. Berruti e l'on. Berlusconi nel periodo in cui

quest'ultimo era Presidente del Consiglio, aveva tra l'altro

sostenuto la falsità del documento - il cosiddetto "passi

d'ingresso" - utilizzato dai magistrati di quella Procura al fine di

provare l'incontro e dunque il coinvolgimento nella vicenda

dell'on. Berlusconi, attribuendo in particolare la falsificazione al

dott. Gherardo Colombo;

che a seguito di querela del dott. Colombo era stata quindi

esercitata l'azione penale nei confronti del deputato Sgarbi;

che in data 16 febbraio 2001 il Presidente della Camera dei

deputati aveva trasmesso al Tribunale di Brescia la delibera di

insindacabilità adottata, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, dall'assemblea il 7 febbraio 2001;

che, ad avviso del giudice ricorrente, non sussisterebbe

viceversa alcun nesso tra le opinioni espresse dall'on. Sgarbi, cui

l'imputazione si riferisce, e la sua funzione di componente della

Camera dei deputati;

che da un lato, infatti, si tratterebbe di dichiarazioni rese

nel corso di una trasmissione televisiva, e perciò al di fuori

dell'esercizio delle funzioni parlamentari, mentre dall'altro le

stesse non sarebbero in qualsiasi modo riproduttive di opinioni

espresse in sede parlamentare;

che la dichiarazione di insindacabilità adottata dalla

Camera dei deputati lederebbe dunque la sfera di attribuzione

costituzionalmente garantita ad esso giudice.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,

senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti

soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Brescia

è legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a

dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è

investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della

posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale

i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è

legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo

competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che

rappresenta;

che, sotto il profilo oggettivo, il giudice ricorrente

lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,

costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione

della Camera dei deputati;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando

impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio

integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio;

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in

epigrafe, proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della

Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al Tribunale di Brescia, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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