Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/2002

Altra decisione · depositata il 31/07/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 21 marzo

2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Marcello Dell'Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli

ed altri, promosso dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Roma - ufficio 20, con ricorso depositato il 16 maggio

2001 ed iscritto al n. 191 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ricorso del 12 aprile 2001, depositato nella

cancelleria della Corte il 16 maggio 2001, il giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Roma - nel corso del procedimento penale

per il delitto di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), a carico

del deputato Marcello Dell'Utri - ha sollevato conflitto di

attribuzioni contro la deliberazione con cui la Camera dei deputati

ha ritenuto insindacabili le dichiarazioni riguardo alle quali è

stata formulata l'indicata imputazione;

che il rimettente osserva che il procedimento è stato

originato da querela proposta il 9 giugno 1999 dall'allora

Procuratore della Repubblica di Palermo, Giancarlo Caselli, e dai

sostituti Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro

Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, e che il pubblico

ministero, dopo aver riunito i procedimenti, ha esercitato l'azione

penale richiedendo il rinvio a giudizio dei parlamentari;

che il capo di imputazione formulato a carico del deputato

Dell'Utri si riferisce alle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso

di un'intervista riportata sul quotidiano "Il Messaggero" del

10 marzo 1999, nell'articolo intitolato "È l'inizio della campagna

elettorale" e sottotitolato "Dell'Utri si difende: contro di me un

accanimento politico. E vuole candidarsi alle europee";

che il ricorrente rileva che la Camera dei deputati, con

deliberazione del 21 marzo 2000, ha ritenuto che le dichiarazioni

oggetto dei capi di imputazioni siano riconducibili alla previsione

del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;

che all'udienza preliminare il ricorrente, ritenuta la

necessità di sottoporre alla Corte costituzionale la legittimità

delle deliberazioni stesse, ha disposto la separazione delle

posizioni dei parlamentari, sospendendo il procedimento in funzione

dell'elevazione del conflitto;

che secondo il ricorrente erroneamente la Camera avrebbe

ritenuto le dichiarazioni "direttamente connesse" all'esercizio delle

funzioni parlamentari, non potendo riconoscersi alcun nesso

funzionale fra le dichiarazioni del deputato Dell'Utri e la sua

attività parlamentare, giacché egli avrebbe espresso le proprie

opinioni senza averne espresse analoghe, in precedenza o almeno

contestualmente, in sede parlamentare;

che pertanto la deliberazione di insindacabilità adottata

dalla Camera, essendosi basata su un'errata valutazione dei

presupposti dell'art. 68 Cost., avrebbe illegittimamente interferito

nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,

senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti

soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato;

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare

il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente, in

relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del

potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza,

costituzionalmente garantita, nella quale i singoli organi

giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è

legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo

competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che

rappresenta;

che, sotto il profilo oggettivo, il giudice ricorrente

lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,

costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione

della Camera dei deputati;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando

impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio

integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio,

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in

epigrafe, proposto dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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