Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/1999

Altra decisione · depositata il 29/10/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 7 luglio 1998 della Camera dei

deputati relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse

dall'On. Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì,

promosso dal Tribunale di Reggio Calabria, con ricorso depositato il

17 aprile 1999 ed iscritto al n. 116 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale instaurato nei

confronti del deputato Amedeo Matacena, per distinti reati di

diffamazione aggravata, a mezzo stampa ovvero a mezzo trasmissione

televisiva (art. 595 cod. pen., in relazione agli artt. 13 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n.

223), in danno di Vincenzo Macrì, sostituto procuratore della

Repubblica addetto alla Direzione nazionale antimafia, il Tribunale

di Reggio Calabria ha sollevato, con ordinanza depositata il 17

aprile 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione

del 7 luglio 1998 con la quale la medesima Camera, approvando la

proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha

dichiarato che taluni dei fatti per i quali è in corso il

procedimento penale (e precisamente quelli ascritti a titolo di

diffamazione aggravata dall'uso del mezzo televisivo) concernono

opinioni espresse dal deputato Matacena nell'esercizio delle sue

funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale, premesso che sono contestati al deputato reati

di diffamazione in relazione a) ad appellativi espressi dal deputato

nei confronti del magistrato nel corso di una conferenza stampa e

altresì nell'ispirazione di un articolo apparso su un quotidiano, e

b) all'attribuzione al magistrato di fatti non corrispondenti al

vero, e perciò lesivi della reputazione dello stesso, nel corso di

una intervista televisiva presso un'emittente locale, ritiene che la

deliberazione parlamentare di insindacabilità a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione, benché concernente soltanto il

secondo episodio (sub b) debba intendersi estesa al primo (sub a)

nell'assunto dell'unitarietà temporale e sostanziale della vicenda,

che ha del resto condotto alla riunione dei due correlativi

procedimenti penali originariamente distinti;

che ad avviso del ricorrente Tribunale le frasi utilizzate dal

deputato, per il loro tenore obiettivo, esulano dall'espressione di

opinioni politiche, sia pure svolte in toni accesi, rappresentando

una denigrazione dettata da ragioni personali e non collegabili con

il mandato parlamentare;

che l'affermazione della prerogativa dell'insindacabilità da

parte dell'Assemblea non può dunque, secondo il Tribunale, essere

condivisa, perché, nel caso di specie, non risulta il nesso

funzionale tra il comportamento posto in essere e la carica

rivestita, nesso che è il presupposto perché l'insindacabilità

possa essere riconosciuta;

che pertanto il ricorrente chiede l'annullamento della delibera

della Camera dei deputati, in quanto lesiva delle attribuzioni del

potere giurisdizionale.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è

chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia

ammissibile, esistendo la materia di un conflitto la cui risoluzione

spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore

decisione, anche in punto di ammissibilità;

che è costante nella giurisprudenza di questa Corte

l'affermazione che il conflitto promosso dall'autorità giudiziaria,

chiamata a giudicare della eventuale responsabilità (nella specie,

penale) di un parlamentare per dichiarazioni o altre espressioni da

lui rese, nei confronti della Camera che abbia valutato tali

comportamenti come costituenti opinioni espresse dal parlamentare

nell'esercizio delle sue funzioni e perciò riconducibili alla

previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte,

sotto il profilo oggettivo, su attribuzioni costituzionalmente

garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla

deliberazione dell'Assemblea parlamentare, e insorge, sotto il

profilo soggettivo, tra organi competenti a dichiarare in via

definitiva la volontà del potere cui appartengono (da ultimo,

ordinanze nn. 363, 362 e 319 del 1999);

che pertanto, alla stregua delle osservazioni che precedono, il

presente conflitto deve ritenersi ammissibile, peraltro limitatamente

all'oggetto quale definito dal contenuto della deliberazione della

Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni

costituzionali del giudice ricorrente (v. sentenze nn. 252 del 1999 e

265 del 1997; ordinanze nn. 131 del 1999 e 179 del 1998),

deliberazione che si riferisce, espressamente, soltanto a uno dei

diversi fatti che sono contestati al deputato a titolo di

diffamazione nel procedimento penale pendente dinanzi al ricorrente

Tribunale di Reggio Calabria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso

indicato in epigrafe dal Tribunale di Reggio Calabria, in relazione

alla delibera adottata il 7 luglio 1998 dalla Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Tribunale di Reggio Calabria, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione

di cui al punto a) per essere depositati nella cancelleria della

Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo

l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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