Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/1999

Altra decisione · depositata il 29/10/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), promossi con ordinanze emesse il 26 novembre 1997 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l'11 marzo e il 12

febbraio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria

ed il 3 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, rispettivamente iscritte ai nn. 479, 718 e 924 del registro

ordinanze 1998 ed al n. 253 del registro ordinanze 1999 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 41, prima serie

speciale, dell'anno 1998 e nn. 3 e 19, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con quattro ordinanze di rimessione, di analogo

tenore, i Tribunali amministrativi regionali del Lazio (r.o. n. 479

del 1998), per la Liguria (r.o. nn. 718 e 924 del 1998) e per la

Sicilia (r.o. n. 253 del 1999) hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19

novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici

universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge

15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), il quale ha attribuito al Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la

limitazione degli accessi ai corsi universitari e, in particolare, ai

corsi di diploma universitario di logopedista, di tecnico sanitario

di laboratorio biomedico, di servizio sociale e di consulente del

lavoro;

che i giudici rimettenti ritengono la questione rilevante, anche

nella fase cautelare, trattandosi di giudizi promossi da studenti non

ammessi alla immatricolazione al primo anno dei corsi di diploma

universitario richiamati, per i quali le università hanno stabilito

un numero massimo di iscrizioni e l'amministrazione ha dettato il

decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante

norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di

connesse attività di orientamento);

che secondo alcune ordinanze di rimessione (r.o. nn. 479, 718 e

924 del 1998), in materia di accesso agli studi, anche universitari,

sussisterebbe, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una

riserva relativa di legge, come affermato da una consolidata

giurisprudenza amministrativa, poiché l'art. 33, secondo comma,

della Costituzione, stabilisce espressamente che "la Repubblica detta

le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole di ogni ordine

e grado", e l'art. 34, primo comma, sancisce che "la scuola è

aperta a tutti";

che nelle ordinanze si osserva che la previsione costituzionale

di una riserva relativa di legge in una determinata materia non

preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la

disciplina della materia stessa, ma ciò è possibile, come precisato

dalla giurisprudenza costituzionale, soltanto previa determinazione,

da parte del legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a

vincolare e indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa

individuazione delle linee essenziali della disciplina;

che la disposizione censurata, al contrario, conferisce al

Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi

all'istruzione universitaria, senza alcuna fissazione dei principi

generali della disciplina, attribuendo al Ministro stesso il compito

di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica

amministrazione, il Consiglio universitario nazionale, i criteri

generali per la regolamentazione dell'accesso;

che la violazione del principio della riserva di legge

comporterebbe in tal modo anche la violazione del principio della

tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della

Costituzione;

che una delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 253 del 1999)

osserva che la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale

non avrebbe del tutto sgombrato il campo dai dubbi di

costituzionalità, perché il potere attribuito al Ministro è stato

in concreto esercitato anche per corsi di diploma universitario

(nella specie, di consulente del lavoro) per i quali non sembrano

rinvenibili nell'ordinamento idonee norme legislative a supporto del

regolamento ministeriale adottato;

che in tutti e tre i giudizi di fronte alla Corte costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo l'infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze prospettano una stessa questione,

concernente la medesima disposizione, e che pertanto i relativi

giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è

sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di

accessi ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la

programmazione a livello nazionale e di singole università degli

accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono

una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative,

dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità

amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei

posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5)

dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni

degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o

in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o

comunque dagli atenei;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove

disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno

dato origine alla presente questione di costituzionalità;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici

rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza della questione

medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali

amministrativi regionali del Lazio, per la Liguria e per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari