Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/2001

Altra decisione · depositata il 14/02/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto 23 dicembre 1997 emanato dal Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro, recante: "Modalità di

attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito

derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della

Regione Sicilia, emanati dal 1992", promosso con ricorso della

Regione Sicilia, notificato il 15 maggio 1998, depositato in

cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 13 del registro

conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi l'avv. Giovanni Carapezza Figlia per la Regione siciliana e

l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato il 15 maggio 1998 e

depositato il 23 maggio 1998 la Regione siciliana ha promosso

conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio

dei ministri, in riferimento al decreto del Ministro delle finanze,

di concerto con il Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997

(Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997

del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate

finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992);

che la Regione ricorrente impugna il predetto decreto

ministeriale ritenendolo lesivo delle attribuzioni regionali in

materia finanziaria di cui all'art. 36 dello statuto speciale e

all'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26

luglio 1965, n. 1074, chiedendone l'annullamento "nella parte in cui

sottrae alla Regione siciliana, con effetto dal 1° gennaio 1997,

quote di gettito tributario arbitrariamente incluse tra le nuove

entrate riservate all'erario statale, in forza dei provvedimenti

normativi di cui il decreto censurato costituisce attuazione";

che, secondo la Regione siciliana, l'impugnato decreto

estenderebbe indebitamente le previsioni normative alla cui

attuazione esso è inteso, e relative alla riserva a favore

dell'erario statale delle nuove entrate derivanti da numerosi

provvedimenti legislativi succedutisi dal 1992 al 1996, e

interpreterebbe dette previsioni in modo contrastante con lo statuto

e le norme di attuazione, sottraendo così alla Regione medesima

quote di gettito tributario ad essa spettanti;

che la ricorrente chiede altresì preliminarmente di

sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40

della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che siano rigettati il ricorso e l'istanza di

sospensione;

che questa Corte, con separata ordinanza in pari data,

provvede a rimettere innanzi a sé questione di legittimità

costituzionale delle disposizioni legislative cui si è data

attuazione con il decreto impugnato, nella parte in cui non prevedono

la partecipazione della Regione siciliana al procedimento per la loro

attuazione.

Considerato che sussistono le gravi ragioni che giustificano la

sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto di

attribuzione fra Stato e Regione, in pendenza del relativo giudizio:

ciò in considerazione del fatto che il decreto impugnato, tuttora

operante, estende i suoi effetti anche alle riscossioni di tributi

"per gli anni 2000 e seguenti", disponendo che in detti anni gli

incaricati della riscossione versino all'erario statale, per i

tributi indicati, la percentuale prevista dal medesimo decreto per

l'anno 1999 (art. 3 d.m. 23 dicembre 1997), e tenendo conto sia

dell'entità del pregiudizio finanziario lamentato dalla Regione

ricorrente, sia delle ulteriori more del giudizio derivanti dalla

sospensione del medesimo a seguito dell'ordinanza di questa Corte che

rimette innanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle

disposizioni legislative cui l'atto impugnato dà attuazione.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 28

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Sospende l'esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di

attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito

derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della

Regione Sicilia, emanati dal 1992), impugnato dalla Regione siciliana

con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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