Corte costituzionale

Ordinanza n. 408/1999

Altra decisione · depositata il 29/10/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), pro-mossi con due ordinanze emesse il 4 dicembre 1998 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sui ricorsi

proposti da Angelo Zito ed altri e da Emanuele Zammito ed altri

contro l'Università degli Studi di Palermo ed altro, iscritte ai nn.

256 e 257 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visti gli atti di costituzione di Angelo Zito e di Emanuele Zammito

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'Avvocato Fausto Buccellato per Angelo Zito e, con

l'Avvocato Giuseppe Spataro, per Emanuele Zammito e l'Avvocato dello

Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Ritenuto che con due ordinanze di rimessione, di analogo tenore, il

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato, per

violazione del principio di riserva relativa di legge e degli artt.

33 e 34 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma

degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art.

17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per

lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di

decisione e di controllo), il quale ha attribuito al Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere

di determinare la limitazione degli accessi ai corsi universitari e,

in particolare, ai corsi di diploma universitario in tecnica sociale

e in tecnica pubblicitaria;

che il giudice rimettente ritiene la questione rilevante, perché

la norma denunciata risulta espressamente applicata dalle autorità

universitarie nell'adozione dei provvedimenti impugnati;

che, secondo le ordinanze di rimessione, la sentenza n. 383 del

1998 della Corte costituzionale non avrebbe del tutto sgombrato il

campo dai dubbi di incostituzionalità della norma esaminata, in

quanto il tenore della disposizione è tale da far ritenere che essa

abbia attribuito al Ministro un potere astrattamente riferibile sia a

ipotesi nelle quali altre norme legislative indichino i necessari

"limiti sostanziali" per l'esercizio del potere regolamentare, quali

quelle in concreto individuate dalla Corte, sia a ipotesi nelle quali

la limitazione all'accesso derivi in via diretta ed esclusiva dallo

stesso provvedimento ministeriale;

che per molti corsi di laurea o di diploma in concreto sottoposti

a limitazioni nell'accesso, quali quelli oggetto dei giudizi innanzi

ai giudici rimettenti, non sussiste nell'ordinamento alcuna altra

norma legislativa che possa giustificare l'istituzione del numero

chiuso;

che in entrambi i giudizi di fronte alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

l'infondatezza della questione;

che si sono costituite le parti private, ricorrenti nei giudizi

principali, chiedendo l'accoglimento della questione medesima.

Considerato che le ordinanze prospettano una stessa questione,

concernente la medesima disposizione e che pertanto i relativi

giudizi vanno riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è

sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di

accessi ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la

programmazione a livello nazionale e di singole università degli

accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono

una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative,

dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità

amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei

posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5)

dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni

degli studenti ammessi ai corsi negli

anni accademici precedenti, o in virtù di ordinanze cautelari

emesse dai giudici amministrativi o comunque dagli atenei;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove

disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno

dato origine alla presente questione di costituzionalità;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione

medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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