Corte costituzionale

Ordinanza n. 403/2001

Altra decisione · depositata il 11/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

delibera del Consiglio regionale del Piemonte n. 23-27186 del

3 ottobre 2000, concernente "Referendum consultivo ai sensi

dell'art. 60 dello Statuto", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in

Cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 63 del registro

conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione

Piemonte, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale

n. 23-27186 del 3 ottobre 2000, pubblicata nel Bollettino Ufficiale

della Regione n. 42 del 18 ottobre 2000, in riferimento agli articoli

70, 71, 75, 121 e 123 della Costituzione;

che, ad avviso della difesa erariale, la delibera impugnata,

promuovendo un referendum regionale consultivo su una proposta di

legge da presentare alle Camere ai sensi dell'art. 121 della

Costituzione, la quale prevede "il trasferimento alle Regioni delle

funzioni statali in materia di sanità, polizia locale, formazione

professionale e di maggiori competenze in materia di organizzazione

scolastica, offerta di programmi educativi, gestione degli istituti

scolastici", sarebbe lesiva del procedimento di revisione

costituzionale, modificando il ruolo del popolo che può operare

soltanto quale "istanza ultima di decisione", e comunque tenderebbe a

rafforzare inammissibilmente il potere di iniziativa legislativa

attribuito a ciascuna regione dall'art. 121 della Costituzione;

che sarebbero altresì violati l'art. 60 dello statuto della

Regione Piemonte, il quale non consentirebbe, secondo la difesa

erariale, la sottoposizione a referendum delle iniziative legislative

consiliari al Parlamento nazionale, nonché la legge della Regione

16 gennaio 1973, n. 4, in quanto non contemplerebbe l'ipotesi

prevista dalla deliberazione consiliare impugnata;

che si è costituita la Regione Piemonte, deducendo

l'inammissibilità del ricorso del Governo, per la natura puramente

preparatoria ed infraprocedimentale dell'atto impugnato, nonché la

sua infondatezza, sulla premessa che in uno Stato autonomista

l'intervento del corpo elettorale regionale nella fase

dell'iniziativa del procedimento legislativo, ed anche di revisione

costituzionale, sia fisiologico e non possa alterare il rapporto con

la rappresentanza parlamentare;

che questa Corte, con ordinanza n. 101 del 2001, ha

dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta domanda incidentale

di sospensione, a seguito della rinuncia da parte del ricorrente,

accettata dalla parte resistente;

che, con delibera del 31 ottobre 2001, il Consiglio dei

ministri ha deciso di rinunciare al predetto ricorso per conflitto di

attribuzione, e che, conseguentemente, in data 5 novembre 2001 il

Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura

dello Stato, ha presentato atto di rinuncia al ricorso, cui ha

aderito la difesa regionale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la

rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, produce

l'effetto di estinguere il processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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