Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1987

Altra decisione · depositata il 05/02/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna,

notificato il 30 dicembre 1985, depositato in Cancelleria il 15

gennaio 1986 ed iscritto al n. 6 del Registro 1986 per conflitti di

attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza 27 luglio 1985, n.

322/85, del TAR per l'Emilia-Romagna, confermata dal Consiglio di

Stato con ordinanza 8 novembre 1985 n. 555/85 (determinazione della

data di chiusura dell'esercizio venatorio);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il

30 dicembre 1985, ha proposto contro il Presidente del Consiglio dei

Ministri conflitto di attribuzioni avverso l'ordinanza n. 322/85 del

27 luglio 1985 con cui il TAR per l'Emilia-Romagna aveva sospeso

l'esecuzione di parti della delibera n. 1966 del 26 marzo 1985 con la

quale la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna aveva approvato il

calendario per l'esercizio venatorio per la stagione 1985, nonché

avverso l'ordinanza n. 555/85 dell'8 novembre 1985 del Consiglio di

Stato, sez. VI, confermativa della precedente;

che nel ricorso è dedotta l'invasione della sfera di

competenza regionale per violazione degli artt. 103, primo comma,

113, 117, 118 e 125 Cost. in relazione all'art. 11 della legge

statale 27 dicembre 1977, n. 968, come modificato dal d.P.C.M. 20

dicembre 1978;

che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito,

deducendo l'infondatezza del ricorso;

che con atto notificato il 19 giugno 1986 la Regione

Emilia-Romagna ha rinunziato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio

dei ministri;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del

processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinuncia il processo per conflitto di

attribuzioni instaurato con ricorso notificato il 30 dicembre 1985

dalla Regione Emilia-Romagna, per l'annullamento delle ordinanze n.

332/85 del 27 luglio 1985 del TAR dell'Emilia Romagna e n. 555/8/5

dell'8 novembre 1985 del Consiglio di Stato, sez. VI (n. 6 del

registro conflitti 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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