Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1967

Altra decisione · depositata il 04/04/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre

1952, n. 4318, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1964 dal

Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Massari Maria

Teresa contro l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Presidente del

Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1966

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9

luglio 1966.

Visti gli atti di costituzione di Massari Maria Teresa, dell'Ente

per la colonizzazione del Delta Padano e del Ministero dell'agricoltura

e delle foreste;

udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Enzo Veronesi, per la Massari, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma e per il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ritenuto che con ordinanza del 28 gennaio 1964, ritualmente

notificata e pubblicata, il Tribunale di Bologna ha rimesso a questa

Corte la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 28

dicembre 1952, n. 4318, per avere tale provvedimento determinato la

quota d'esproprio con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore

al 15 novembre 1949, nonché per avere incluso fra le proprietà

espropriande un fabbricato iscritto al catasto urbano, eccedendo dalla

delega legislativa;

che sulla questione di legittimità costituzionale proposta sotto

il primo profilo questa Corte si è pronunciata con sentenza

contemporanea alla presente ordinanza;

Considerato che per quanto riguarda l'altra eccezione di

illegittimità costituzionale, relativa all'asserita inclusione nel

decreto di esproprio di un fabbricato iscritto al catasto urbano,

nessun dato è riportato nella ordinanza di trasmissione, né vi è

contenuta alcuna motivazione circa la non manifesta infondatezza

dell'eccezione;

che pertanto su tale punto si rende necessario un nuovo esame da

parte del Tribunale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia gli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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