Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1959

Altra decisione · depositata il 09/07/1959 · relatore Giuseppe Cappi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 32d.P.R. 818/1957

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo

comma, del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza

emessa il 24 luglio 1958 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento

civile vertente tra Felici Eumene e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze del 1958 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29

novembre 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 27 maggio 1959 la relazione del

Giudice Giuseppe Cappi;

uditi l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, e il vice avvocato generale dello Stato Achille

Salerni; per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che Felici Eumene, con citazione 22 ottobre 1957,

conveniva avanti al Tribunale di La Spezia l'Istituto nazionale della

previdenza sociale chiedendone la condanna a corrispondergli

l'indennità di disoccupazione, che egli aveva inutilmente chiesta in

via amministrativa;

che il Felici esponeva che egli godeva della pensione di

invalidità, e che poi, essendo migliorate a seguito di apposite cure

le sue condizioni fisiche, aveva riacquistato la capacità lavorativa

per lavori medi e leggeri, occupandosi come modellatore marmista, e

che, in seguito, era rimasto disoccupato e perciò aveva chiesto la

relativa indennità;

che l'Istituto, costituitosi in giudizio, eccepiva la

inammissibilità e l'infondatezza della domanda del Felici, fondando

l'eccezione sul decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,

n. 818, il cui art. 32, ultimo capoverso, dispone che l'indennità di

disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi

per i quali è percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che

si tratti di pensione di guerra;

che il Felici replicò denunciando un vizio di eccesso di delega,

in quanto l'art. 32 del D. P. R. n. 818 avrebbe ecceduto i limiti della

potestà attribuita al Governo dalla legge delegante (4 aprile 1952, n.

218), e ciò perché aveva stabilito in modo assoluto, salvo il caso di

pensione di guerra, il divieto di cumulabilità della indennità di

disoccupazione con le pensioni di invalidità o di vecchiaia, mentre

tale cumulo doveva ritenersi ammissibile in base alle norme della

nostra legislazione antecedente al D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, e

applicabile quindi alla specie;

che il Tribunale emanava l'ordinanza 24 luglio 1958, con la quale,

sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale

perché decidesse la questione della legittimità costituzionale del

citato art. 32 del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818;

Considerato che l'I. N. P.S., nelle deduzioni presentate avanti

alla Corte, ha in via preliminare eccepito che, qualora non si conosca

all'impugnato art. 32 del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, efficacia

retroattiva, risulta chiaramente che la questione della sua

legittimità costituzionale non ha rilevanza per la decisione del

processo di merito, in quanto la disciplina della fattispecie va

ricercata nelle norme preesistenti all'emanazione dell'art. 32;

che la stessa tesi aveva sostenuto il Felici avanti al Tribunale

proponendo anche mezzi istruttori;

che indubbiamente essenziale ai fini della rilevanza della

questione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale era

l'esame del problema se il giudizio pendente davanti al Tribunale

potesse essere definito in base alla normazione preesistente al D. P.

R. 26 aprile 1957, n. 818, essendo oggetto della controversia rapporti

sorti prima ancora della emanazione del medesimo, e che tale esame non

risulta fatto dal Tribunale di La Spezia, mancando nell'ordinanza

qualsiasi cenno alla tesi che era stata sostenuta dal Felici;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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