Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/1999

Altra decisione · depositata il 22/10/1999 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 18 febbraio 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Piercamillo Davigo,

promosso dal Tribunale di Torino, con ricorso depositato il 22 maggio

1999 ed iscritto al n. 118 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti del

deputato Tiziana Parenti - imputata del reato di diffamazione a mezzo

stampa per avere offeso la reputazione del dott. Piercamillo Davigo,

magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Milano - il Tribunale di Torino sezione prima penale ha sollevato,

con ordinanza del 24 marzo 1999, conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato in relazione alla deliberazione, adottata il 18 febbraio

1999, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la proposta

della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i

fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il ricorrente Tribunale, la Camera dei deputati

avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere affermando la

esistenza di un collegamento tra le dichiarazioni rese dall'on.

Parenti e l'esercizio della funzione parlamentare;

che, ad avviso del ricorrente, infatti, nella stessa delibera di

insindacabilità e nella relazione della Giunta in essa richiamata,

sarebbe espressamente escluso "un collegamento specifico (delle

dichiarazioni rese dal deputato) con atti e documenti parlamentari",

anche se poi tale collegamento viene ritenuto "implicito>" "attesa

l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto

sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico";

che, conseguentemente, la Camera avrebbe esteso, in contrasto con

la costante giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa all'intera

attività in senso lato politica del parlamentare, vanificando di

fatto il nesso funzionale richiesto dall'art. 68, primo comma, della

Costituzione e rischiando di trasformare la tutela costituzionale in

un privilegio personale.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine

all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della esistenza

della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche

in punto di ammissibilità;

che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata

dal Tribunale di Torino, deve ritenersi in sé idonea ad integrare il

ricorso di cui all'art. 37 della legge n. 87 del 1953 per

l'instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa

Corte (ordinanze nn. 469 e 37 del 1998, n. 469 del 1997, n. 339 del

1996);

che deve essere riconosciuta la legittimazione del Tribunale di

Torino a sollevare conflitto in quanto organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito

delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al

principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale

i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in

posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono

legittimati a essere parti in conflitti costituzionali di

attribuzione (ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, n. 37 del 1998);

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere

parte del presente conflitto, quale organo cui spetta dichiarare

definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità ai

suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione

(ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente

lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,

costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto

illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere,

spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare

l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (ordinanze nn. 319 e

130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);

che dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e "le

norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Torino nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in

epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al Tribunale di Torino, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione,

per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa

Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo

l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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