Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/1993

Altra decisione · depositata il 16/11/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Considerato che all'udienza del 9 marzo 1993 è stata discussa la

causa promossa con l'ordinanza 17 giugno 1992 dal Pretore di Trieste,

iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1992, giudice relatore

prof. Gabriele Pescatore;

che all'udienza del 23 marzo 1993 sono state discusse le cause

promosse con ordinanze 13 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia, iscritte rispettivamente ai nn. 787 e 788

del registro ordinanze 1992, giudice relatore prof. Francesco Guizzi;

Rilevato che il 13 novembre 1993 è cessato dalla carica e

dall'esercizio delle funzioni il dott. Francesco Greco, Vice

Presidente di questa Corte e componente del collegio nelle udienze

sopra indicate;

che a tale data non erano state ancora adottate le decisioni

nelle cause suddette;

Ritenuto che le cause sopra indicate devono essere rinviate a

nuovo ruolo dato che - ai sensi degli artt. 16 della legge 11 marzo

1953, n. 87 e 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte - le decisioni devono essere deliberate in camera di

consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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