Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1,

37, 38, e 39 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia

19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione

territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza emessa il

22 dicembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Marmifera Gorlato

s.r.l. contro il comune di Duino Aurisina ed altra, iscritta al n. 90

del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione della Marmifera Gorlato s.r.l.,

nonché della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Vittorio Biagetti per Marmifera Gorlato s.r.l. e

l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friulia-Venezia Giulia.

Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso avverso la

deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 36 del

29-30 settembre 1999, con la quale era stata approvata la variante

generale n. 18 al piano regolatore generale, nonché avverso il

decreto n. 0173/pres. del 25 maggio 2000, con il quale il Presidente

della Giunta regionale aveva confermato la esecutività della

delibera di approvazione di detta variante, disponendo l'introduzione

delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve

formulate in ordine alla variante medesima, così reiterando i

vincoli urbanistici decaduti per scadenza del termine di legge,

l'adito Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia,

su eccezione della società ricorrente, ha sollevato, in riferimento

all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 36,

comma 1, 37, 38 e 39 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia

19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione

territoriale ed urbanistica);

che la questione è sollevata nella parte in cui detta

normativa consente all'amministrazione la reiterazione di vincoli

urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione o che comportino

l'inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo secondo

modalità legislativamente previste;

che, in punto di rilevanza della questione, il collegio

rimettente ha osservato che il precedente vincolo espropriativo,

rubricato "zona di interesse collettivo", poi decaduto, sull'area di

proprietà della società ricorrente, era stato reiterato con la

dicitura "servizi ed attrezzature collettive", senza alcuna

previsione di indennizzo;

che nella ordinanza di rimessione vengono richiamate le

argomentazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale

n. 179 del 1999, con la quale è stata dichiarata la illegittimità

costituzionale delle "analoghe" norme urbanistiche - combinato

disposto degli art. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto

1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e dell'art. 2, primo comma, della

legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge

urbanistica) -, nella parte in cui tale normativa consentiva

all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti,

preordinati all'espropriazione o che comportassero

l'inedificabilità, senza previsione di indennizzo;

che il collegio rimettente aggiunge che la legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo "Statuto speciale

della Regione Friuli-Venezia Giulia", all'art. 4, indica le materie,

tra le quali figura l'urbanistica, in cui la Regione esercita

potestà legislativa in armonia con la Costituzione, con i principi

generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme

fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi

internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi

nazionali e di quelli delle altre Regioni: da ciò il Tribunale

amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia trae la

conclusione che detta Regione, nel disciplinare i vincoli urbanistici

incidenti sulla proprietà privata, è soggetta in particolare alla

Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della

Repubblica;

che nel giudizio si è costituita la parte privata del

procedimento a quo che ha concluso per la declaratoria di

illegittimità costituzionale della normativa censurata, alla stregua

di argomentazioni adesive a quelle illustrate nella ordinanza di

rimessione, insistendo in particolare sulla rilevanza della

questione;

che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha spiegato intervento,

concludendo per la inammissibilità o infondatezza della sollevata

questione di legittimità costituzionale;

che in una seconda memoria la difesa della Regione

Friuli-Venezia Giulia ha dedotto in via preliminare

l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e per

difetto di motivazione sulla stessa: la caducazione della normativa

impugnata non produrrebbe alcun effetto nel giudizio a quo non

riguardando l'indennizzabilità dei vincoli ma la scadenza degli

stessi e il regime urbanistico del bene dopo tale scadenza;

che, secondo la Regione, le norme censurate non si

attaglierebbero alla fattispecie oggetto del giudizio a quo riferito

ad area soggetta non già a vincoli scaduti, ma a vincoli attuali ed

operanti, stabiliti da una variante generale. Inoltre vi sarebbe

incertezza sulla rilevanza allo stato degli atti; risulterebbe,

infatti, evidente che il ricorso, dal quale ha tratto origine il

procedimento a quo, mirerebbe in primo luogo non all'indennizzo, ma

alla liberazione dal vincolo di inedificabilità in relazione ad

argomentazioni non finanziarie, ma di stretta legittimità

urbanistica: sicché, solo ove tali ragioni si rivelassero infondate,

si porrebbe la questione dell'indennizzo;

che, sempre secondo la Regione, il giudice a quo avrebbe

dovuto, pertanto, prima di sollevare la questione di legittimità

costituzionale, procedere ad una verifica della infondatezza delle

domande poste in via principale, il cui accoglimento, tra l'altro,

avrebbe offerto migliore soddisfazione all'interesse del ricorrente

ad ottenere per la propria area una diversa destinazione urbanistica;

che nel merito, ad avviso della Regione, le stesse ragioni

addotte per argomentare la irrilevanza delle questioni sollevate

varrebbero altresì a dimostrarne la manifesta infondatezza, non

presentando le disposizioni impugnate il contenuto ad esse attribuito

dal giudice a quo; in realtà, in assenza di una normativa regionale

sulla reiterazione dei vincoli o sulla possibilità di indennizzo, il

giudice dovrebbe applicare i principi della disciplina statale in

materia, anche con riferimento alla sentenza della Corte

costituzionale n. 179 del 1999.

Considerato che è preliminare l'esame delle eccezioni di

inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione;

che dette eccezioni non possono essere accolte, in quanto

l'ordinanza di rimessione della questione fornisce una motivazione

plausibile circa la rilevanza della questione sulla base di

considerazioni sulla avvenuta reiterazione di un vincolo preordinato

alla espropriazione (servizi per attrezzature collettive) e

comportante la assoluta inedificabilità (verde pubblico), senza che

vi sia previsione di indennizzo, con conseguente asserita influenza

sulla legittimità degli atti impugnati e sulla pretesa di misura

riparatoria (indennizzo per la reiterazione del vincolo);

che non è possibile, in questa sede, ridiscutere ai fini

della rilevanza le considerazioni da cui risulta una motivazione

plausibile della stessa rilevanza, come valutata dal giudice a quo;

che, nel merito, è sufficiente osservare, ai fini del

giudizio di manifesta infondatezza della questione sollevata, che è

erroneo il presupposto interpretativo secondo il quale le

disposizioni denunciate consentirebbero una indiscriminata

reiterazione dei vincoli anzidetti e comporterebbero una esclusione

di indennizzo, nel caso che il vincolo sia reiterato;

che in realtà neppure si rinvengono altre disposizioni che

contengano una disciplina dello specifico settore

dell'indennizzabilità o meno dei vincoli urbanistici reiterati,

dettata dal legislatore regionale (Friuli-Venezia Giulia), in ogni

caso tenuto ad osservare i principi costituzionali desumibili

dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione ed indicati dalla

sentenza della Corte n. 179 del 1999;

che, di conseguenza, in base all'art. 64 dello statuto

speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si sarebbe dovuta applicare la

disciplina relativa alla indennizzabilità degli anzidetti vincoli

dopo il primo periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da

ogni indennizzo) contenuta nelle leggi statali, quale risultante

dall'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale

(sentenza n. 179 del 1999) del combinato disposto degli artt. 7,

numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo

comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui

consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici

scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino

l'inedificabilità, senza previsione di indennizzo;

che il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare i principi

già esistenti nell'ordinamento e fare riferimento all'anzidetto

quadro normativo statale, quale risultante a seguito della citata

sentenza della Corte n. 179 del 1999, anche indipendentemente dalla

esistenza o dall'entrata in vigore di uno specifico intervento

legislativo sulla quantificazione e sulle modalità di liquidazione

dell'indennizzo e, quindi, anche prima della entrata in vigore del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle

disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita), già

prorogata dall'art. 5 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411

(Proroghe e differimenti di termini), convertito, con modificazioni,

dall'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463, e ulteriormente

differita, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2002,

n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di

edilizia e di espropriazione);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39

della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,

n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed

urbanistica), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma,

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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