Corte costituzionale

Ordinanza n. 394/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con

ordinanze emesse il 15 marzo 1993 (n. 2 ordinanze), il 21 marzo 1993

(n. 2 ordinanze) ed il 6 aprile 1993 dal Pretore di Venezia ed il 29

aprile ed il 21 maggio 1993 dal Pretore di Perugia, iscritte ai nn.

286, 287, 288, 289, 348, 378 e 390 del 1993 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 27 e 29, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Arborio Rigano Angela Maria e

Arborio Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che i Pretori di Venezia (con due ordinanze emesse il 15

marzo 1993, con due successive ordinanze del 21 marzo 1993 ed, infine, con ordinanza emessa il 6 aprile 1993) e di Perugia (con due

ordinanze emesse il 29 aprile 1993 ed il 21 maggio 1993), in

altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita

locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992,

hanno sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;

che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e

con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di

conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due

anni, nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione

del canone;

che i giudici rimettenti prospettano l'illegittimità della

disposizione legislativa nella sua interezza, perché essa

comprimerebbe in maniera indiscriminata il diritto di proprietà, non

correlando il limite imposto al diritto di godimento ad alcun

vantaggio per l'utilità generale, e sacrificherebbe unilateralmente

il locatore, impedendo una valorizzazione delle sue concrete

situazioni personali e patrimoniali;

che in uno dei giudizi promossi dal Pretore di Perugia si sono

costituiti Arborio Rigano Angela Maria e Arborio Mario, chiedendo che

la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione

denunciata;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o,

comunque, per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche,

relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti

e decisi congiuntamente;

che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità

costituzionale della proroga delle locazioni stabilita dall'art. 11,

comma 2- bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge

di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato questioni già

esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto

la limitazione alla facoltà di godimento del bene determinata per il

proprietario dalla proroga biennale delle locazioni non contrastante

con l'art. 42 della Costituzione. Difatti la disposizione censurata

è inserita nel contesto di una disciplina volta ad aprire una fase

di graduale transizione: dalla determinazione del canone di locazione

secondo parametri vincolanti stabiliti dal legislatore alla libera

negoziazione del canone stesso tra le parti; essa non contiene una

protrazione della durata del contratto fine a se stessa, idonea a

configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma

risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un

periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto

a secondare l'accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo

sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio

della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni

abitative. Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata,

consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando

ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste

dalla legge;

che, pertanto, le questioni sollevate, senza prospettare profili

o argomenti nuovi, con le menzionate ordinanze di rimessione, emesse

tutte prima della sentenza n. 323 del 1993, devono essere dichiarate

manifestamente infondate (ordinanza n. 354 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai

Pretori di Venezia e di Perugia, in riferimento all'art. 42 della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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