Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/2001

Altra decisione · depositata il 06/12/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

delibera della Giunta regionale della Lombardia n. VIII 1253 del

22 settembre 2000 recante "Attuazione degli interventi relativi al

buono scuola di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1

(art. 4, comma 121, lettera e)" e degli atti ad essa antecedenti,

nonché a seguito del rifiuto di sottoporre l'anzidetta delibera al

controllo di cui all'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio

1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo),

manifestato dal Presidente della Regione Lombardia con la nota

n. 44574 del 30 ottobre 2000, promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 27 novembre 2000, depositato in

cancelleria il 11 dicembre 2000 ed iscritto al n. 54 del registro

conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione

Lombardia.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato,

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti della Regione Lombardia in relazione alla

deliberazione 22 settembre 2000 n. VIII 1253 della Giunta regionale,

pubblicata nel bollettino ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2000 ed

intitolata "Attuazione degli interventi relativi al buono scuola di

cui alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (art. 4, comma 121,

lettera e)", ed agli atti precedenti del procedimento concluso da

detta deliberazione, tra essi compresa la deliberazione 27 luglio

2000 n. VII/18 del Consiglio regionale recante "Indirizzi e criteri

per l'erogazione del buono scuola di cui alla legge regionale

5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema dell'autonomie in

Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento

di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli

enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,

n. 59), art. 4, comma 121, lettera e)", nonché in relazione al

rifiuto di sottoporre la citata deliberazione di Giunta al controllo

di cui all'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127

(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e

dei procedimenti di decisione e di controllo), rifiuto espresso con

la nota in data 30 ottobre 2000, n. 44574, del Presidente della

giunta regionale al Commissario del Governo, avente ad oggetto:

"Attribuzione del buono scuola in attuazione della legge regionale

1/2000";

che, ad avviso del Presidente del Consiglio, la Regione

Lombardia, nel procedere, con gli atti oggetto di conflitto, alla

attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 5 gennaio

2000, n. 1, relativi alla erogazione di buoni scuola alle famiglie

degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, non

avrebbe osservato i criteri stabiliti dalla medesima legge regionale,

avendo la deliberazione di Giunta del 22 settembre 2000 regolamentato

soltanto in parte le modalità per l'attuazione degli interventi,

disciplinate, per la parte residua, con deliberazione del Consiglio,

mero atto interno al procedimento;

che inoltre, ad avviso del ricorrente, le regole poste in

essere dalla Regione Lombardia mediante gli impugnati atti

amministrativi sarebbero in contrasto non solo con i criteri di

ripartizione dei buoni scuola dettati dall'art. 4, comma 121, lettera

e), della già citata legge regionale lombarda, ma anche con i

principi fondamentali posti dalla legge statale 10 marzo 2000, n. 62

(Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo

studio e all'istruzione);

che infine, secondo il ricorrente, la citata deliberazione di

Giunta avrebbe natura oggettivamente regolamentare e sarebbe,

perciò, ingiustificato il rifiuto di sottoporla a controllo statale;

che su queste premesse il Presidente del Consiglio dei

ministri chiede che questa Corte dichiari, previa sospensione degli

atti occasione del conflitto e degli atti esecutivi degli stessi, che

spetta allo Stato controllare le regole - comunque prodotte e

formulate, ossia anche se non inserite in atti esplicitamente

qualificati come regolamenti - con le quali la Regione Lombardia

intende disciplinare "le modalità di attuazione degli interventi" di

cui all'art. 4, comma 121, lettera e) della legge regionale 5 gennaio

2000, n. 1, e che non spetta alla Regione Lombardia sottrarre le

anzidette regole al controllo statale e produrre regole che

contrastano con la citata legge regionale e con i principi stabiliti

dalla legge statale 10 marzo 2000, n. 62, e conseguentemente annulli

gli atti oggetto di conflitto e gli altri atti amministrativi posti

in essere nell'ambito del procedimento conclusosi con la delibera di

Giunta del 22 settembre 2000;

che si è costituita in giudizio la Regione Lombardia,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero

infondato, previo rigetto dell'istanza di sospensiva.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato in data

17 luglio 2001 atto di rinuncia al ricorso;

che il difensore della Regione Lombardia, su conforme

deliberazione della Giunta regionale n. VII 5830 in data 2 agosto

2001, ha dichiarato in udienza di accettare la rinuncia;

che, ai sensi dell'articolo 27 delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,

corredata dalla accettazione delle parti interessate, estingue il

processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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