Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dei dd.-l. 30 agosto

1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550 recanti entrambi "Modalità di

funzionamento dei consigli degli enti locali", promosso con ordinanza

emessa il 7 novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale per

la Liguria, iscritta al n. 1350 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 novembre 1996, pervenuta a

questa Corte l'11 dicembre 1996, il tribunale amministrativo

regionale per la Liguria - investito del ricorso avverso il decreto

di scioglimento di un consiglio comunale, intervenuto il 14 settembre

1996, per dimissioni di più di metà dei consiglieri - ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 77 della Costituzione, dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452, e

23 ottobre 1996, n. 550, recanti entrambi "Modalità di funzionamento

dei consigli degli enti locali";

che, ad avviso del remittente, la legittimità dell'atto

impugnato deve essere valutata, anche ai fini dell'apprezzamento del

fumus boni juris in sede cautelare, alla stregua del decreto-legge n.

550 del 1996, che, abrogando il decreto-legge n. 452 dello stesso

anno, ne ha però riprodotto le disposizioni, senza modificazioni e

senza soluzione di continuità temporale;

che entrambi i decreti, all'art. 1, stabilivano che le dimissioni

dalla carica di consigliere sono immediatamente efficaci e non si fa

luogo a surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba

procedere allo scioglimento del consiglio per dimissioni di più di

metà dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dei

decreti-legge n. 452 e n. 550 del 1996, in relazione all'art. 77

della Costituzione, sulla base di quanto deciso da questa Corte nella

sentenza n. 360 del 1996, che ha statuito essere in contrasto con

l'art. 77 della Costituzione la riproduzione, in un decreto-legge

iterato o reiterato, del contenuto di un decreto-legge non

convertito, senza variazioni sostanziali e in assenza di nuove

sopravvenute ragioni di necessità e urgenza;

Considerato che sia il decreto-legge n. 452 del 1996, le cui

disposizioni sono state abrogate, prima della scadenza del termine

per la conversione, dall'art. 2 del decreto-legge n. 550 del 1996,

sia il successivo decreto-legge n. 550 del 1996, che ne ha riprodotto

il contenuto, sono decaduti per mancata conversione entro il termine

stabilito dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che l'art. 1, comma 171, della sopravvenuta legge 23 dicembre

1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha

disposto che "restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono

fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i

rapporti giuridici sorti sulla base dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452

e 23 ottobre 1996, n. 550";

che la questione è sollevata dal giudice a quo con esclusivo

riferimento alla mancanza dei presupposti costituzionali per il

ricorso alla decretazione d'urgenza, stante l'avvenuta reiterazione,

con il decreto-legge n. 550, del contenuto del decreto-legge n. 452

del 1996 (onde è propriamente riferibile solo al decreto-legge n.

550, riproduttivo delle disposizioni del precedente, e non a

quest'ultimo), e non può dunque essere "trasferita" alla predetta

clausola di sanatoria contenuta nell'art. 1, comma 171, della legge

n. 662 del 1996, non potendosi riferire a quest'ultima, come tale, il

denunciato vizio - attinente alla formazione dell'atto legislativo -

di illegittima reiterazione o di mancanza dei presupposti di

necessità ed urgenza (sent. n. 84 del 1996);

che pertanto la questione, così come proposta, deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452, e 23

ottobre 1996, n. 550, entrambi recanti "Modalità di funzionamento

dei consigli degli enti locali", sollevata, in riferimento all'art.

77 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la

Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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