Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/2001

Altra decisione · depositata il 06/12/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 marzo

1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Loredana Olivato, promosso

dal tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, con ricorso

depositato il 15 febbraio 2001 ed iscritto al n. 183 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso nei

confronti del deputato Vittorio Sgarbi da Loredana Olivato, al fine

di ottenere il risarcimento del danno per il pregiudizio

asseritamente arrecato al proprio onore ed alla propria reputazione

dalle dichiarazioni rese dal predetto deputato nel corso di talune

trasmissioni televisive, il tribunale di Roma, sezione quinta

stralcio civile, ha sollevato, con ricorso depositato il 15 febbraio

2001, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti

della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione assunta

dall'Assemblea in data 18 marzo 1998, "con la quale è stato

dichiarato che le espressioni pronunciate dall'on. Vittorio Sgarbi

... rientrano nell'ambito di immunità previsto dall'art. 68, primo

comma, della Costituzione";

che il ricorrente, nel rammentare che la prerogativa

dell'insindacabilità "non copre tutte le opinioni espresse dal

parlamentare, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le

attività svolte nella qualità di membro delle Camere", sostiene che

"le affermazioni rese dall'on. Sgarbi non abbiano contenuto

politico-parlamentare e non possano quindi essere ricomprese nella

previsione" dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, tanto più

considerando che le affermazioni stesse sono state pronunciate nel

corso di trasmissioni televisive "da persona che, pur essendo

rivestita all'epoca di incarichi di rappresentanza popolare, non

aveva nella veste indicata alcuna funzione politico-parlamentare";

che, dunque, ad avviso del tribunale, la deliberazione

assunta il 18 marzo 1998 dalla Camera dei deputati non risulta

"conforme all'ordinamento costituzionale", dovendo, di conseguenza,

"essere annullata".

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,

senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti

soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato;

che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la

legittimazione del tribunale di Roma a sollevare conflitto, in quanto

organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza

costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni

attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione

della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto,

quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria

volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice

ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione,

costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte

della Camera dei deputati, della deliberazione di insindacabilità

innanzi menzionata;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando

impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio

integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio,

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, nei confronti

della Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia

immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di

Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova

dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il

termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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