Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1992 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3

della legge della Regione Liguria 22 agosto 1989, n. 31 (Norme per la

corresponsione dei compensi dovuti dai privati che richiedono

prestazioni veterinarie all'Unità sanitaria locale), promosso con

ordinanza emessa il 6 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra la s.p.a. Ponente Carni e la U.S.L.

n. XI, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, prima sezione civile, con

ordinanza del 6 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione

Liguria 22 agosto 1989, n. 31, per violazione dell'art. 23 della

Costituzione;

che il giudice a quo si interroga, in via preliminare, sulla

compatibilità con il diritto comunitario vigente (e in particolare

con le direttive del Consiglio nn. 89/662 e 90/425) della normativa

nazionale e della conseguente prassi applicativa che assoggetta le

carni fresche provenienti da altri Stati membri - già sottoposte

nello Stato d'origine ai controlli previsti dalle direttive

comunitarie - a nuove ispezioni, onerose per gli importatori;

che lo stesso giudice ha proposto, in altra causa, domanda di

pronunzia pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità

europee, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della CEE, in

ordine al preteso contrasto tra la citata legge regionale e la

normativa comunitaria;

che prima di conoscere l'orientamento di detta Corte di

giustizia e di individuare la norma applicabile alla fattispecie, il

Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della citata legge regionale, in riferimento all'art.

23 della Costituzione;

Considerato che non è applicabile nel giudizio a quo la norma

nazionale che contrasti con una norma comunitaria, nei termini

chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 168 del

1991, 389 del 1989, 113 del 1985);

che non vi è comunque certezza sulla rilevanza della questione

di legittimità costituzionale, che è stata proposta in via

meramente astratta ed ipotetica;

che, in tali condizioni, la questione risulta manifestamente

inammissibile (v. le ordinanze di questa Corte nn. 590 e 215 del

1989, 281 del 1988);

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 22

agosto 1989, n. 31, (Norme per la corresponsione dei compensi dovuti

dai privati che richiedono prestazioni veterinarie all'Unità

sanitaria locale) in riferimento all'art. 23 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza del 6 febbraio

1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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