Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1987

Altra decisione · depositata il 05/02/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

citata

  • art. 56legge 27/1986
  • art. 16legge 27/1986
  • art. 57legge 27/1986
  • art. 17legge 27/1986

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del

disegno di legge approvato il 2 aprile 1986 dall'Assemblea regionale

siciliana avente per oggetto "Norme integrative della legge regionale

10 agosto 1985, n. 37, relativa a %Nuove norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e

sanatoria delle opere abusive%", promosso con ricorso del commissario

dello Stato per la regione siciliana, notificato il 10 aprile 1986,

depositato in cancelleria il 16 aprile 1986 ed iscritto al n. 14 del

registro ricorsi 1986;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

con ricorso notificato il 10 aprile 1986, ha impugnato gli artt.16 e

17 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana

nella seduta del 2 aprile 1986 - recante "Norme integrative della

legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a %nuove norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino

urbanistico e sanatoria delle opere abusive%", sostenendo che tali

disposizioni si ponevano in contrasto con norme della legge statale

28 febbraio 1985, n. 47;

che la Regione siciliana non si è costituita;

che avvalendosi del disposto dell'art. 29 St. sic., il

Presidente della Regione, in data 15 maggio 1986, ha promulgato e

pubblicato, con il n. 26, la legge impugnata e, contestualmente, ha

promulgato e pubblicato la legge 15 maggio 1986, n. 27 il cui art. 56

abroga espressamente l'art. 16 della legge approvata il 2 aprile 1986

ed il cui art. 57 sostituisce l'art. 17 della medesima con un nuovo

testo, tale da far venire meno le proposte censure;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

perciò, con atto del 21 maggio 1986, rinunciato al ricorso;

che la rinunzia è stata accettata dalla Regione;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del

processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinunzia il processo instaurato dal Commissario

dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 16 e 17 della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986 e

poi promulgata e pubblicata, con il n. 26, il 15 maggio 1986 (n. 14

del registro ricorsi 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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