Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio

Sgarbi nei confronti del Tribunale penale di Brescia con ricorso

depositato il 16 maggio 1998 ed iscritto al n. 94 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del

Parlamento, espone d'essere stato querelato per il reato di

diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una

trasmissione televisiva, allo scopo di richiamare "l'attenzione dei

cittadini e delle istituzioni" su fatti che avevano già formato

oggetto di interrogazioni parlamentari e di articoli di stampa;

che, secondo il ricorrente, il processo penale instaurato a suo

carico per il suindicato reato viola le norme della Costituzione che

garantiscono la libertà di pensiero, l'insindacabilità delle

opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni

(artt. 21, 67 e 68 della Costituzione);

che, ad avviso dell'istante, sussiste, "nell'inerzia di altri

organismi, il diritto del membro del Parlamento di denunciare il

conflitto tra poteri dello Stato";

che il ricorrente chiede che la Corte "voglia giudicare sul

conflitto tra poteri dello Stato avviato contro il Parlamento" da

"appartenenti all'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione,

individuabili nel giudice delle indagini preliminari e nel Tribunale

di Brescia".

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente

a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia

ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un

conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con

riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal

medesimo art. 37;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art.

68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di

appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un

membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni

parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata,

l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di

valutare incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione (da

ultimo, ordinanza n. 179 del 1998);

che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni

tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti

prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei

deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni

espresse dal ricorrente stesso e per le quali è stato iniziato il

procedimento penale in oggetto, sicché non può ritenersi vi sia

materia di un conflitto;

che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per

difetto del requisito oggettivo del conflitto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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