Corte costituzionale

Ordinanza n. 388/2000

Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18

gennaio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Filippo Mancuso nei confronti del dott. Giancarlo Caselli e

del dott. Francesco Saverio Borrelli, promosso dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma con ricorso depositato

il 4 maggio 2000 ed iscritto al n. 153 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ricorso datato 20 gennaio 2000 (recte: 20 marzo

2000, secondo quanto risulta dalla ordinanza di correzione di errore

materiale), depositato nella cancelleria della Corte il 4 maggio

2000, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma,

investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione a

mezzo stampa a carico del deputato Filippo Mancuso, ha sollevato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dalla

Assemblea il 18 gennaio 2000 (documento IV-quater n. 99), la quale ha

dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale

concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni

parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili (art. 68, primo

comma, della Costituzione);

che il giudice ricorrente, dopo aver esposto i fatti che

hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda

processuale, ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera

avrebbe erroneamente valutato i presupposti richiesti per

l'insindacabilità e determinerebbe quindi una illegittima

interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare

esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza

contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed

oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine

all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il

conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il

procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui

appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma denuncia la

menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme

costituzionali, in conseguenza della deliberazione della Camera dei

deputati, denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni

espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle

funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di

insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della

Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale

di Roma, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente

depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella

cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle

notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente e Redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari