Corte costituzionale

Ordinanza n. 387/2000

Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 17 giugno 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli

ed altri, promosso dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Monza, con ricorso depositato il 27 aprile 2000 ed

iscritto al n. 152 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza del 19 aprile 2000, depositata nella

cancelleria della Corte il 27 aprile 2000, il giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Monza, investito di un procedimento

penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del

deputato Maurizio Gasparri, ha sollevato conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 17 giugno

1999 (documento IV-quater n. 72), la quale ha dichiarato che i fatti

per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni

espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono in quanto

tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il giudice ricorrente, dopo aver esposto i fatti che

hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda

processuale, ritiene che la deliberazione di insindacabilità,

riguardando atti privi di connessione con la funzione parlamentare,

menomerebbe la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria;

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare

esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza

contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed

oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine

all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Monza è legittimato a

sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare

definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la

volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle

funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza

costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza

denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione,

garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione

della Camera dei deputati, denunciata come illegittima, che qualifica

le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti

nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse

opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68,

primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Monza nei confronti della

Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Monza, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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