Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/1993

Altra decisione · depositata il 09/11/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano, iscritto al n. 23 del registro

conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in

cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei

confronti del Senato della Repubblica, sorto in relazione alle

deliberazioni dell'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1993, con le

quali l'autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Severino

Citaristi è stata negata per i capi di imputazione concernenti le

ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio

(lettere a, c, e, e g della domanda formulata il 6 novembre 1992 e

trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia al Senato della

Repubblica il 18 novembre 1992; lettere a, c, e, e f della domanda

formulata il 16 dicembre 1992 e trasmessa dal Ministro di grazia e

giustizia al Senato della Repubblica il 5 gennaio 1993) ed è stata

concessa per i capi di imputazione concernenti le ipotesi di

violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti

(lettere b, d, f, e h della richiesta in data 6 novembre 1992 e

lettere b, d e g della richiesta in data 16 dicembre 1992).

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Valerio Onida e Giuseppe Frigo per la Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Milano e gli avvocati Stefano

Grassi e Marcello Gallo per il Senato della Repubblica;

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è

stata promulgata la legge costituzione 29 ottobre 1993, n. 3

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, Serie

Generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68

della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione

della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento

penale un membro del Parlamento;

che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel

presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte

ricorrente e il Senato della Repubblica siano nuovamente sentiti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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