Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3,

della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in

materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di

riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di

razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la

revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite

finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),

promossi con tre ordinanze emesse il 3 novembre 1992 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Pisa sui ricorsi proposti da

Mario Brunese ed altri contro l'Ufficio del registro di San Miniato,

iscritte ai nn. 36, 37 e 38 del registro ordinanze 1994 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pisa, nel

corso del giudizio sul ricorso proposto da Mario Brunese ed altri

avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio del registro di San Miniato

in ordine ad un'istanza di rimborso di imposta di donazione, con

ordinanza del 3 novembre 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il

21 gennaio 1994 (R.O. n. 36 del 1994), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 29

dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui fissa al 16 dicembre 1990 -

data della entrata in vigore del nuovo saggio degli interessi legali

nella più elevata misura del dieci per cento - la decorrenza del

sistema di determinazione, indicato dallo stesso art. 13, della base

imponibile ai fini del calcolo della imposta di registro sulle

donazioni con riserva di usufrutto;

che, ad avviso del Collegio remittente, tale disposizione si

porrebbe in contrasto con il "dettato costituzionale" per il suo

carattere retroattivo;

che identica questione è stata sollevata dalla medesima

Commissione tributaria con altre due ordinanze, emesse in data 3

novembre 1992 (R.O. nn. 37 e 38 del 1994);

che nei relativi giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

per carenza di indicazione, nella ordinanza di rimessione, sia della

norma che si intende sottoporre al giudizio di costituzionalità, sia

della disposizione costituzionale che si assume violata, e

sostenendo, nel merito, la infondatezza;

Considerato che le questioni, per l'identità dell'oggetto,

debbono essere riunite e trattate congiuntamente;

che deve preliminarmente essere disattesa la formulata eccezione

di inammissibilità: per un verso, infatti, dalla esposizione del

fatto e dall'intero contesto delle ordinanze di rimessione risulta in

modo univoco che la censura è diretta nei confronti dell'art. 13,

comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 nella parte in cui

fissa retroattivamente al 16 dicembre 1990 la decorrenza della

applicazione dei nuovi coefficienti di calcolo della base imponibile

sulla quale determinare l'imposta di registro sulle donazioni con

riserva di usufrutto; per l'altro, le ordinanze consentono la

individuazione della norma costituzionale, da porre come parametro

del giudizio di costituzionalità, pur se ad essa viene fatto solo

implicito riferimento attraverso il richiamo al principio di

irretroattività (cfr. sentenza n. 313 del 1990): questo, infatti,

trova affermazione nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

che deve, pertanto, intendersi invocato dal collegio remittente;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.,

da ultimo, sentenze n. 397, n. 153 e n. 6 del 1994), il principio di

irretroattività della legge, pur riconosciuto come principio

generale dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari

del codice civile, ha ottenuto in sede costituzionale garanzia

specifica soltanto con riguardo alla materia penale attraverso il

citato art. 25, secondo comma, della Costituzione; sicché, al di

fuori di quella, unico limite alla possibilità per il legislatore di

adottare norme aventi efficacia retroattiva è dato dalla esigenza

che esse non si pongano in contrasto con altri valori

costituzionalmente protetti e che trovino adeguata giustificazione

sul piano della ragionevolezza (v. le già citate sentenze n. 153 e

n. 6 del 1994);

che, sotto il primo profilo, non sono specificamente dedotte

censure che coinvolgano il contrasto con altri valori

costituzionalmente protetti; che, sul piano della ragionevolezza, è

sufficiente rilevare, ai fini dell'infondatezza, che la norma oggetto

del giudizio di costituzionalità è conseguente all'entrata in

vigore, con decorrenza dal 16 dicembre 1990, del nuovo tasso degli

interessi legali, innalzato dal cinque al dieci per cento annuo

dall'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Tale operazione ha

reso, altresì, necessario l'intervento del legislatore inteso a

modificare, con la stessa decorrenza, il sistema di calcolo del

valore dell'usufrutto ai fini della determinazione della imposta in

questione - agganciato ancora, secondo la precedente formulazione

legislativa, al previgente tasso - per evitare distorsioni o

applicazioni clamorosamente ingiustificate; che, in tale ottica, la

norma impugnata sfugge ad ogni censura di irragionevolezza

risultando, al contrario, finalizzata a ristabilire, attraverso la

individuazione di nuovi coefficienti, quella sostanziale identità di

trattamento con il previgente regime di calcolo della imposta di

registro in caso di riserva di usufrutto, profondamente alterata

dalla previsione della più elevata misura del nuovo saggio legale.

Di guisa che, anche in via interpretativa si sarebbe potuto

concludere nel senso della necessità di un'applicazione retroattiva

dei nuovi coefficienti di calcolo stabiliti dalla legge 29 dicembre

1990, n. 408, come, del resto, era avvenuto in numerosi casi

attraverso il pagamento dell'imposta nella misura prevista dalla

nuova normativa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della

legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di

rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e

fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di

razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la

revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite

finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),

sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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