Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 474/1975
  • art. 51d.P.R. 474/1975
  • art. 1d.P.R. 474/1975

citata

  • art. 1d.lgs. 267/1992
  • art. 51d.lgs. 267/1992
  • art. 16d.P.R. 474/1975
  • art. 4d.lgs. 267/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

della regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25

(Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle

Unità sanitarie locali), dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n.

474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige in materia di igiene e sanità), e in via alternativa,

dell'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di

attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate) e dell'art.

51 della legge della Provincia autonoma di Trento 1 aprile 1993, n.

10 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale), promosso

con ordinanza emessa il 1 aprile 1997 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Rovereto, iscritta al n. 388 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione delle parti private, nonché gli

atti di intervento della provincia autonoma di Trento e della regione

Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Angelo Giarda, Giovanni Quadri e Antonella

Monteleone per le parti private e gli avvocati Giandomenico Falcon

per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Giuseppe

O. Russo per la regione Trentino-Alto Adige.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Rovereto ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con gli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10, del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle

leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), dell'art. 16 della legge della regione

Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la

formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie

locali), che pone il divieto, per le Unità sanitarie locali aventi

sede nel territorio regionale, di utilizzare senza corrispettivo

attrezzature e materiali per analisi di laboratorio messe a

disposizione da ditte fornitrici, e dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo

1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nella parte in

cui attribuisce alla competenza legislativa della regione la materia

del funzionamento degli enti sanitari e ospedalieri;

che, in via alternativa, il medesimo giudice remittente ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione

degli stessi parametri, dell'art. 51 della legge della provincia

autonoma di Trento 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del

Servizio sanitario provinciale), nella parte in cui, richiamando la

disciplina generale dell'attività contrattuale della provincia

autonoma, fa venire meno l'anzidetto divieto per le Unità sanitarie

locali di stipulare contratti di comodato con le ditte fornitrici,

nonché dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di

attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), che,

introducendo un nuovo testo dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 474 del

1975, attribuisce alle Province autonome il potere legislativo in

materia di funzionamento delle istituzioni e degli enti sanitari;

che la prima questione di legittimità costituzionale è

prospettata sulla premessa che lo statuto speciale, nella parte in

cui agli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10, attribuisce la potestà

legislativa alla regione in materia di ordinamento degli enti

sanitari e ospedalieri, e alle Province autonome in materia di igiene

e sanità, compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, debba

essere inteso, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 del

d.lgs. n. 267 del 1992, nel senso che sia riservata alla competenza

provinciale anche la indicazione delle modalità attraverso le quali

la gestione dell'ente sanitario deve avvenire, sicché l'art. 2 del

d.P.R. n. 474 del 1975, che attribuisce la medesima competenza

legislativa alla regione, sarebbe illegittimo e la previsione

contenuta nell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988, che

vieta i contratti di comodato, sarebbe affetta da vizio di

incompetenza;

che la seconda questione di legittimità costituzionale è

prospettata dal remittente sul diverso presupposto che le anzidette

disposizioni dello statuto debbano essere interpretate, conformemente

a quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, nel senso

che la potestà legislativa della regione in materia di ordinamento

degli enti sanitari e ospedalieri comprenda anche il potere di

disciplinare le modalità di gestione dell'ente sanitario, con la

conseguenza che l'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992, nel sottrarre

alla regione la competenza in materia di funzionamento e di gestione

delle istituzioni e degli enti sanitari, sarebbe viziato da

illegittimità costituzionale, poiché le norme di attuazione non

potrebbero modificare la ripartizione statutaria delle competenze tra

regione e provincia autonoma, e viziato sarebbe altresì l'art. 51

della legge provinciale n. 10 del 1993, che ha eliminato il divieto,

posto dalla legge regionale, di stipulare contratti di comodato con

le ditte fornitrici delle Unità sanitarie locali;

che, in sostanza, ad avviso del remittente, sebbene la materia

sia stata oggetto di due opposti interventi legislativi, il rapporto

tra le due discipline non potrebbe essere inquadrato "nei

tradizionali termini della successione di leggi nel tempo", ma si

dovrebbe dubitare, in via alternativa, della legittimità

costituzionale di entrambi: sia dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo

1975, n. 474 e dell'art. 16 della legge regionale 17 novembre 1988,

n. 25, da una parte, sia dell'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992 e

dell'art. 51 della legge della provincia autonoma di Trento n. 10 del

1993, dall'altra;

che, quanto alla rilevanza delle sollevate questioni, il

remittente osserva che il pubblico ministero nel giudizio a quo ha

elevato l'imputazione sull'ipotesi della violazione dell'art. 16

della legge regionale n. 25 del 1988, al quale è esteso il dubbio di

legittimità costituzionale;

che si sono costituiti nel presente giudizio, con due distinte

memorie, alcuni degli imputati del giudizio principale, chiedendo, in

un caso, l'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988 e,

nell'altro, l'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale nei medesimi termini prospettati dal giudice

remittente;

che sono intervenute sia la provincia autonoma di Trento che la

regione Trentino-Alto Adige, chiedendo che la questione venga

dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Rovereto ha sollevato, in via alternativa, questione di

legittimità costituzionale, da un lato, dell'art. 16 della legge

della regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 e dell'art.

2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e, dall'altro, dell'art. 51 della

legge della provincia autonoma di Trento 1 aprile 1993, n. 10 e

dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, in riferimento agli

articoli 4, n. 7, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,

contenente lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

che il remittente, prospettando in termini alternativi questione

di legittimità costituzionale di due distinti complessi normativi,

ha omesso di indicare quale, tra le diverse disposizioni

astrattamente riferibili alla fattispecie sottoposta al suo giudizio,

debba trovare applicazione;

che, in tal modo, la questione si risolve in un quesito

interpretativo rivolto alla Corte circa la disposizione applicabile

alla fattispecie;

che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la

questione di legittimità costituzionale può essere proposta solo

dopo che il giudice ne abbia individuato con esattezza l'oggetto ed

abbia risolto in via interpretativa ogni dubbio su quale sia la

disposizione da applicare (sentenze nn. 188 del 1995, 187 del 1992,

473 e 472 del 1989; ordinanze nn. 207 del 1993, 206 del 1989);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della regione

Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la

formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie

locali) e dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di

attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in

materia di igiene e sanità), nonché dell'art. 51 della legge della

provincia autonoma di Trento 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina

del Servizio sanitario provinciale) e dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo

1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione già

emanate), sollevata, in via alternativa, per violazione degli artt.

4, n. 7, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione

del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Rovereto con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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