Corte costituzionale

Ordinanza n. 383/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1985 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 5 ottobre

1983 n. 529 ("Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere

edilizie abusive"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1983 dal Pretore di Menaggio nel

procedimento penale a carico di Primo Bradanini, iscritta al n. 1005

del registro ordinanze del 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;

2) tre ordinanze emesse l'11 ottobre 1983 dal Pretore di Orvieto

nei procedimenti penali a carico di Galletti Benito ed altro, Pietrella

Mauro ed altro e Casasole Giuliano ed altri iscritti ai nn. 1054 e 1055

del registro ordinanze 1983 e n. 481 del registro ordinanze 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 e 266

dell'anno 1984;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1983, il Pretore

di Menaggio ha sollevato questione di legittimità costituzionale di

numerose disposizioni del d.l. 5 ottobre 1983 n. 529 ("Norme per la

rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive"), e

precisamente dell'art. 1, primo comma, in riferimento all'art. 3, comma

primo, Cost.; dell'art. 1, quarto comma, in riferimento all'art. 77

Cost.; degli artt. 2, secondo comma, e 8, primo e secondo comma, in

riferimento agli artt. 3, comma primo, 23 e 25, comma secondo, Cost.;

dell'art. 6, primo e secondo comma, in riferimento agli artt. 3, comma

primo, 25, comma primo e 101 Cost.; dell'art. 7, terzo comma, in

riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.;

che, con tre ordinanze identicamente motivate, emesse l'11 ottobre

1983, il Pretore di Orvieto ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e

97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'intero d.l. 5

ottobre 1983 n. 529;

che nessuno si è costituito né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi con unica

ordinanza, e che il d.l. 5 ottobre 1983, n. 529 non è stato convertito

in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo, Cost..

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale relativa al d.l. 5 ottobre 1983 n. 529

("Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie

abusive"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 23, 25,

comma primo e secondo, 25, 77, e 101 Cost. dal Pretore di Menaggio, e,

in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dal Pretore di Orvieto, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari