Corte costituzionale

Ordinanza n. 382/2002

Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi regionali del

Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici

regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del

personale); 11 gennaio [recte: giugno] 1987, n. 5 (Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15,

"Ordinamento degli uffici regionali, e norme sullo stato giuridico e

sul trattamento economico del personale"); 21 febbraio 1991, n. 5

(Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione

regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul

personale delle Camere di commercio, industria artigianato e

agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua

ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di

Bolzano); 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il

trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari

comunali), e 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento normativo della

dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale), per

mancato adeguamento, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo

16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi

statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale

di indirizzo e coordinamento), alle disposizioni di riforma del

pubblico impiego di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al

Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in

materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), e ai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470

(Disposizioni correttive deldecreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego), e 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego),

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 18 agosto 1994, depositato in cancelleria il 26

successivo e iscritto al n. 57 del registro ricorsi 1994.

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con

ricorso notificato il 18 agosto 1994 e depositato il successivo

26 agosto, ha sollevato, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo

16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi

statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale

di indirizzo e coordinamento), e in relazione agli artt. 4 e 8,

numero 1), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo

unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale di

numerose norme contenute nella legislazione regionale del

Trentino-Alto Adige, perché non adeguate ai nuovi principi in

materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in

particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega

al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline

in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di

finanza territoriale), e dalle "relative norme di attuazione";

che il ricorrente ricorda di avere proposto un precedente

ricorso per "mancato adeguamento" - in riferimento alle medesime

norme oggi in discussione e in relazione ai principi della

legislazione statale contenuti sia nel citato art. 2 della legge

n. 421 del 1992 sia nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego) dichiarato peraltro inammissibile dalla Corte costituzionale

(sentenza n. 256 del 1994) per genericità della delibera di

impugnazione del Consiglio dei ministri, che non specificava né le

disposizioni delle leggi regionali il cui mancato adeguamento veniva

censurato, né i principi della legislazione statale cui quelle

stesse disposizioni avrebbero dovuto essere adeguate;

che, afferma il ricorrente, ciò non ha peraltro effetto

sulla proposizione del ricorso attuale, poiché nel frattempo sono

intervenuti decreti legislativi correttivi del decreto n. 29 del 1993

- il decreto legislativo 10 dicembre 1993, n. 470 (Disposizioni

correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante

razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche

e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e il

decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego) - ,

emanati in attuazione dei criteri indicati nell'art. 2 della legge

n. 421 del 1992 per la razionalizzazione e riorganizzazione del

pubblico impiego, i quali partecipano della stessa natura del decreto

oggetto di correzione e dunque si qualificano anch'essi come norme

fondamentali di riforma economico-sociale, rilevanti agli effetti

dell'obbligo di adeguamento della legislazione del Trentino-Alto

Adige entro il termine prescritto, a norma dell'art. 2 del decreto

legislativo n. 266 del 1992;

che, in particolare, il Governo ricorrente formula numerose

censure relativamente alle seguenti leggi regionali del Trentino-Alto

Adige: 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e

norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale);

11 giugno 1987, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

9 novembre 1983, n. 15, "Ordinamento degli uffici regionali e norme

sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale");

21 febbraio 1991, n. 5 (Norme per potenziare il servizio di

traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia

di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme

per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini

della Provincia di Bolzano); 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo

stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni

e dei segretari comunali), e 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento

normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di

personale), con argomentazioni e rilievi sia di ordine generale -

perché le leggi regionali sopra indicate, eccetto l'ultima,

sarebbero "globalmente" in contrasto con i principi della normativa

statale, la quale stabilisce che il rapporto di lavoro dei dipendenti

della Regione e dei relativi enti strumentali avrebbe dovuto essere

disciplinato in base alle norme del diritto civile e della disciplina

privatistica sul rapporto di lavoro subordinato, anche in relazione

ai rapporti tra le fonti che regolano questa materia (contratti

collettivi e leggi a essi sopravvenute) - sia di ordine particolare,

su disposizioni delle citate leggi puntualmente indicate di volta in

volta nel ricorso, in tema di impegni e di limiti di spesa, di

assistenza della parte pubblica in sede di negoziazione collettiva,

di delegazioni sindacali, di composizione delle commissioni

giudicatrici di concorsi, di poteri dei dirigenti e relativi ruoli,

nonché di specifici aspetti di svolgimento dei rapporti di lavoro e

sindacali, di reclutamento dei dipendenti e di profili organizzativi;

che nel giudizio così promosso è intervenuta la Regione

Trentino-Alto Adige, (a) deducendo che il legislatore regionale non

sarebbe vincolato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 29

del 1993 né da quelle correttive dello stesso, ma solo dai principi

posti dalla legge di delegazione n. 421 del 1992, onde il ricorso del

Governo, in quanto rivolto a far valere i vincoli derivanti dalla

legge n. 421, sarebbe inammissibile perché proposto tardivamente e,

in quanto riferito ai decreti legislativi n. 470 e n. 546 del 1993,

sarebbe infondato perché riferito a norme non aventi carattere di

parametro del giudizio, e (b) svolgendo numerose puntuali

osservazioni sul merito di ciascuna censura dedotta dal ricorrente,

per concludere nel senso dell'infondatezza del ricorso statale;

che, dopo numerosi rinvii a nuovo ruolo del giudizio in

questione, disposti su istanza della Regione resistente, quest'ultima

ha depositato, in data 9 marzo 1999, una memoria, per dedurre che con

una legge regionale emanata in pendenza del giudizio (23 ottobre

1998, n. 10) la normativa concernente il personale degli enti locali

nella Regione sarebbe stata adeguata ai principi posti dalla

legge-delega n. 421 del 1992, con la previsione di norme in larga

parte corrispondenti a quelle dei decreti legislativi attuativi

invocate dal Governo, concludendo pertanto, sotto questo profilo, per

una dichiarazione di parziale cessazione della materia del

contendere, in particolare in relazione all'impugnazione della legge

regionale n. 4 del 1993;

che successivamente, con atto depositato il 9 aprile 2002,

l'Avvocatura generale dello Stato - rilevando che con la modifica del

titolo V della parte seconda della Costituzione disposta dalla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della

parte seconda della Costituzione), è profondamente mutato il

rapporto tra potestà legislativa regionale e vincoli della

legislazione statale, in particolare nel senso che l'interesse

nazionale non costituisce più un limite generale all'esercizio delle

competenze legislative regionali, e che per questo il ricorso per

"mancato adeguamento" della legislazione della Regione Trentino-Alto

Adige ha perso interesse - ha dichiarato, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, di rinunciare al ricorso stesso;

che la Regione Trentino-Alto Adige ha a sua volta depositato

in data 31 maggio 2002, su conforme delibera della Giunta regionale

del 17 aprile 2002, atto di accettazione della rinuncia.

Considerato che, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,

seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce

l'effetto di estinguere il processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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