Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/10/1993 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 3legge 155/1993
  • art. 8legge 155/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i

poteri dello Stato sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti

del Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria

il 21 giugno 1993 ed iscritto al n. 48 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993, il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che gli articoli 3 ed 8 del decreto-legge 22 maggio 1993,

n. 155, prevedono riduzioni ai contributi spettanti alle

amministrazioni provinciali e limitano, inoltre, l'ammontare dei

mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il

finanziamento degli investimenti degli enti locali;

che la Provincia di Torino ritiene che tali disposizioni

compromettano l'esercizio delle sue funzioni, costituzionalmente

garantite, e ledano altresì la sua autonomia finanziaria e

statutaria;

che contro le norme del decreto-legge, prima indicate, la

Provincia ha sollevato conflitto di attribuzione fra i poteri dello

Stato nei confronti del Governo della Repubblica, invocando, a

sostegno dell'ammissibilità del ricorso, la sent. n. 69 del 1978 di

questa Corte;

Considerato che non sussistono i requisiti di ordine soggettivo

prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.

87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), dal

momento che la Provincia non agisce come soggetto appartenente al

complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria

dell'art. 134 della Costituzione;

che non vale il richiamo della ricorrente alla sent. n. 69 del

1978, giacché la nozione di "potere dello Stato", ai sensi dell'art.

134 della Costituzione, può estendersi - come è stato già chiarito

(v., ad es., l'ord. 23 maggio 1990) - a figure esterne

all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino

poteri che rientrano nello svolgimento di più ampie funzioni, i cui

atti finali siano imputati allo Stato-autorità;

che le considerazioni svolte assorbono ogni ulteriore profilo

d'inammissibilità;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra i poteri

dello Stato, sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del

Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza

pubblica), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata è relativa al

ricorso n. 48 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 29

della presente Gazzetta Ufficiale.

ECLI:IT:COST:1993:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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