Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/2001

Altra decisione · depositata il 14/02/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito dell'emanazione dell'art. 9, comma 7, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo

1997, n. 59), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza

del Consiglio dei ministri) e del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 (Modifiche all'art. 6 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000,

recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del

Consiglio dei ministri), promosso dalla Corte dei conti, con ricorso

depositato il 20 ottobre 2000 ed iscritto al n. 169 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della

deliberazione n. 96 del 12 ottobre 2000 della Sezione del controllo,

ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello

Stato nei confronti del Governo, in relazione all'art. 9, comma 7,

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della

legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali

della Presidenza del Consiglio dei ministri) e al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 (Modifiche

all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della

Presidenza del Consiglio dei ministri), per violazione degli artt. 76

e 100, secondo comma, della Costituzione, in relazione alla legge

14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e alla legge 15 marzo 1997, n. 59

(artt. 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 2);

che la Corte dei conti premette di avere sollevato, con

precedente ricorso, conflitto di attribuzioni nei confronti del

Governo (reg. amm. confl. n. 160) in relazione allo stesso art. 9,

comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999 nonché a due

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati, sulla

base della suddetta norma, rispettivamente in data 23 dicembre 1999 e

in data 15 aprile 2000;

che peraltro la ricorrente, nel rilevare che il secondo dei

citati decreti è stato nel frattempo abrogato e sostituito dal

d.P.C.m. 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della

Presidenza del Consiglio dei ministri), a sua volta marginalmente

modificato dal d.P.C.m. 12 settembre 2000 (Modifiche all'art. 6 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000,

recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del

Consiglio dei ministri) e che la materia del precedente ricorso per

conflitto è da ritenere venuta meno in parte qua, promuove il

presente conflitto, svolgendo argomentazioni e deducendo profili

corrispondenti a quelli già contenuti nel ricorso precedente;

che in particolare, circa i presupposti oggettivi e

soggettivi del conflitto, la Corte dei conti rinvia per relationem al

ricorso anteriore: per quanto concerne la legittimazione soggettiva,

facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale che ha

riconosciuto alla Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di

controllo, la qualità di potere dello Stato (sentenze nn. 406 del

1989, 466 del 1993, 302 del 1995, 457 del 1999); per quanto concerne

i presupposti oggettivi, richiamando il precedente costituito dalla

sentenza n. 457 del 1999 a proposito dell'ammissibilità di conflitti

su atti con forza di legge, non avendo il conflitto "ad oggetto ...

l'annullamento per illegittimità costituzionale di un determinato

atto legislativo", bensì proponendosi "di ottenere la rimozione di

qualsiasi comportamento, atto o attività cui sia ascrivibile la

lesione delle ... competenze" costituzionalmente riconosciute;

che, nel merito, nel ricorso si rileva che la legge n. 20 del

1994, nell'introdurre una generale funzione di controllo sulla

gestione, ha mantenuto - con il suo art. 3 - in capo alla Corte dei

conti il controllo preventivo di legittimità su alcune categorie di

atti del Governo; ma l'art. 9, comma 7, del decreto legislativo

n. 303 del 1999 ha inciso su tale assetto, sottraendo al controllo i

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in base

all'art. 7 dello stesso decreto legislativo, attinenti

all'organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei

ministri;

che, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 4 agosto 2000, come modificato dal decreto del 12 settembre

2000, costituirebbe il portato della illegittima abrogazione parziale

dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994 a opera dell'art. 9, comma 7,

del decreto legislativo n. 303 del 1999, e pertanto è impugnato

assieme a quest'ultimo;

che, ancora, nel ricorso si lamenta da un lato la violazione

dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega riguardo

all'emanazione del citato decreto legislativo n. 303, poiché gli

artt. 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 2, della legge n. 59 del

1997, nel conferire al Governo la delega alla "razionalizzazione"

dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio, non lo avrebbero in

alcun modo autorizzato a emanare una disciplina riduttiva dell'area

del controllo preventivo di legittimità, disciplina che

rappresenterebbe dunque una non consentita "incisione del regime dei

controlli sui "nuovi atti amministrativi del Governo".

che inoltre, complessivamente, gli atti impugnati

violerebbero le attribuzioni conferite alla Corte dei conti

dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, sottraendo a essa

competenze che la ricorrente ritiene definite da un "quadro

costituzionale rigido ed immodificabile" che risulterebbe dal

parallelismo inderogabile tra il complesso degli artt. 92-95 della

Costituzione e i termini soggettivi e oggettivi della funzione di

controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo assegnata

alla ricorrente.

Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo

Presidente, sulla base della deliberazione n. 96 del 12 ottobre 2000

della Sezione del controllo, ha proposto ricorso per conflitto di

attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in

relazione all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000

(Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio

dei ministri) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

12 settembre 2000 (Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle

strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), per

violazione degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione,

in relazione alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e alla legge

15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 2);

che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità

del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla

Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo

preventivo di legittimità sugli atti del Governo, spetta la

legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a

norma dell'art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia

pure di natura ausiliare, è caratterizzata, oltre che dalla sua

previsione nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dalla

posizione di piena indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla

(sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è

indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da

norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne

competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 14 gennaio

1994, n. 20, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo

comma, della Costituzione;

che, circa il profilo dell'idoneità a determinare conflitto

di atti aventi natura legislativa, quali il decreto legislativo

n. 303 del 1999 in questione, questa Corte ha già dato una risposta

affermativa (sentenza n. 457 del 1999; ordinanze nn. 573, 280 e 23

del 2000, 323 del 1999);

che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e

le norme costituzionali che regolano la materia, secondo quanto

prescrive l'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto

di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata

comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona

del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere

successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte

entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari