Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1976

Altra decisione · depositata il 19/02/1976 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 14legge cost. 2/1948
  • art. 17legge cost. 2/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 16 aprile 1975, depositato in cancelleria il 2

maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro 1975, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152-A

del Presidente della Regione siciliana, avente per oggetto

"Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi".

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Guido Aula, per la

Regione siciliana.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana a

seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152, con il quale il

Presidente di detta Regione ha provveduto alla ricostituzione del

"Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi"

istituito con decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86,

ratificato con modificazioni dalla successiva legge 16 dicembre 1948,

n. 47;

che a sostegno del gravame si deduce che la materia relativa al

coordinamento e alla disciplina dei prezzi non rientra tra le

attribuzioni regionali e che, comunque, la legge regionale 16 dicembre

1948, n. 47, deve ritenersi tacitamente abrogata per effetto delle

norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana relative

all'industria e al commercio, approvato con d.P.R. 5 novembre 1949, n.

1182;

che resiste al ricorso la Regione siciliana eccependo che

attraverso l'impugnativa di un atto amministrativo meramente esecutivo

si tenderebbe, in sostanza, alla impugnativa diretta di una legge

regionale manifestamente inammissibile per il decorso del termine

perentorio, all'uopo fissato dall'art. 127 della Costituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato oppone al riguardo la

giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la omessa tempestiva

impugnazione di una legge costituzionalmente illegittima non può

impedire che, d'ufficio, venga sollevata la relativa questione

incidentale di legittimità;

Considerato che, anzitutto, deve accertarsi se sia fondato il

motivo principale del ricorso, secondo il quale la legge regionale in

questione sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto delle norme di

attuazione dello Statuto regionale per la materia dell'industria e

commercio, come sopra emanate;

che tale motivo risulta infondato, in quanto il coordinamento e la

disciplina dei prezzi non rientrano nella previsione dell'art. 14,

lett. d dello Statuto suddetto, mentre, come risulta dall'art. 1 del

d.l.l. 19 ottobre 1944, n. 347, sono attribuiti all'apposito Comitato

interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri,

del quale il Ministro per l'industria e commercio è soltanto uno dei

componenti, nonché (art. 3) ai Comitati provinciali, presieduti dai

prefetti;

che, pertanto, in relazione alle richiamate norme la questione di

legittimità costituzionale prospettata dall'Avvocatura generale dello

Stato appare non manifestamente infondata ed è indubbiamente rilevante

ai fini della decisione del sollevato conflitto;

che la preclusione che deriverebbe dall'omessa tempestiva

impugnazione della legge denunziata, eccepita al riguardo dal

patrocinio della Regione, non sussiste in quanto, come questa Corte ha

più volte affermato, anche nei giudizi davanti a sé medesima possono

essere sollevate, in via incidentale, ai sensi dell'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla

legittimità delle leggi da applicare, non essendo ammissibile che la

Corte costituzionale possa essere tenuta ad applicare norme della cui

legittimità costituzionale sia possibile dubitare e non potendosi

confondere la potestà dello Stato d'impugnare le leggi regionali in

via principale entro il termine previsto dall'art. 127 della

Costituzione, con la potestà non soggetta a preclusioni - di

eccepirne la illegittimità costituzionale in via incidentale in

qualsiasi giudizio, né potendosi confondere tale potestà col

potere-dovere di qualunque giudice, ugualmente non soggetto a

preclusione, di sollevare questione di legittimità costituzionale

delle leggi delle quali debba fare applicazione;

che, in conseguenza, occorre sollevare la questione suddetta e

rinviare alla soluzione di essa ogni pronunzia sul proposto conflitto

di attribuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione davanti a se medesima della questione di

legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente

della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, convertito nella legge

regionale 16 dicembre 1948, n. 47, in relazione agli artt. 14 e 17

dello Statuto speciale siciliano approvato con r.d. legislativo 15

maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 2;

2) ordina il rinvio del presente giudizio perché possa essere

trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale

di cui al numero precedente;

3) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia

notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente

della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea

regionale siciliana;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana;

5) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla

pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di

legittimità di cui al n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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