Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni

fondiarie perpetue), e dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n.

1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza

emessa il 15 febbraio 1973 dal pretore di Priverno nel procedimento

civile vertente tra D'Alessio Giuseppe e Verona Domenico, iscritta al

n. 179 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973.

Visti gli atti di costituzione di D'Alessio Giuseppe e Verona

Domenico;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe emessa in un

giudizio per affrancazione di enfiteusi costituita prima del 28 ottobre

1941, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che ai fini della

determinazione della misura del canone enfiteutico fa riferimento al

reddito imponibile risultante in catasto nel 1939 rivalutato ai sensi

del D.L.C.P.S. 12 maggio 1947 n. 356, assumendosi il contrasto di tale

norma che gli artt. 42 e 44 della Costituzione, per la mancata

previsione di un adeguato strumento di rivalutazione dei canoni

enfiteutici e dei corrispondenti capitali di affranco;

che analoga questione è stata sollevata con la stessa ordinanza

nei confronti dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138,

contenente nuove norme in materia di enfiteusi, in quanto si richiama

alla predetta disciplina.

Considerato che la questione, per quanto riguarda la previsione

dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, è stata dichiarata non

fondata con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969 in relazione alle

enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941, come quella in esame;

che non sono stati prospettati argomenti nuovi o tali da indurre la

Corte a modificare la precedente pronunzia;

che, inoltre, per quanto riguarda l'art. 2 della legge 18 dicembre

1970, n. 1138, questione identica è stata decisa con la sentenza n.

145 del 28 giugno 1973, che ha dichiarato la illegittimità

costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui non determina

il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti

dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la

colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e

dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la

espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai

contadini), nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella

quindicesima parte di quegli stessi capitali";

che pertanto la norma impugnata, nei detti limiti, ha cessato di

avere efficacia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in

materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue ), già

dichiarata non fondata con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969, e della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18

dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 145 del 28

giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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