Corte costituzionale

Ordinanza n. 379/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal

Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, sezione di

Parma, nel procedimento vertente tra Milana Angelo ed altri e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 148 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia

Romagna - sezione di Parma - nel corso di un giudizio proposto da

Milana Angelo ed altri contro l'Intendenza di finanza di Piacenza ed

altri, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972

n. 636, recante norme sulla revisione della disciplina del

contenzioso tributario;

che, in particolare, secondo il giudice a quo la determinazione

con decreto ministeriale della misura dei compensi spettanti ai

componenti le commissioni tributarie violerebbe la riserva di legge

prevista dall'art. 108, primo comma, Cost. e potrebbe altresì ledere

il principio della indipendenza dei giudici tributari, di cui al

secondo comma dello stesso articolo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata;

Considerato che i compensi dei componenti le commissioni

tributarie non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione ma

consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla

previsione di cui all'art. 108 Cost., sia perché non attengono

all'ambito dell'ordinamento giudiziario, sia perché, proprio per il

detto carattere, sono inidonei ad incidere sull'indipendenza del

giudice;

che, pertanto, stando alla regolamentazione attuale, e pur non

escludendo l'auspicio che la materia possa essere disciplinata in via

generale, la questione di legittimità costituzionale attualmente

sollevata va dichiarata sotto entrambi i profili manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

sollevata, in riferimento all'art. 108 Cost., dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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