Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/2002

Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle

delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

a) n. 68 del 30 ottobre 1998, recante l'approvazione del

"Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la

radiodiffusione televisiva";

b) n. 105 del 14 luglio 1999, recante "Integrazione del piano

nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione

televisiva";

c) n. 95 del 23 febbraio 2000, recante "Integrazione del

piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la

radiodiffusione televisiva", promossi con ricorsi della provincia

autonoma di Trento, notificati l'8 gennaio e il 14 ottobre 1999 e

l'8 maggio 2000, depositati in cancelleria il 14 gennaio e il

21 ottobre 1999 e il 12 maggio 2000, e iscritti ai nn. 2 e 34 del

registro conflitti 1999 e al n. 20 del registro conflitti 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il Giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la provincia autonoma di Trento, con un primo

ricorso (reg. conflitti n. 2/1999), ha proposto conflitto di

attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,

in riferimento alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni del 30 ottobre 1998, n. 68, con la quale è stato

approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e ne ha

chiesto l'annullamento, in quanto adottata in violazione degli

artt. 2, 4, 8, numeri 4), 5) e 6), 16 e 102 dello statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle

relative norme di attuazione (art. 10 del d.P.R. 1 novembre 1973,

n. 691), del principio di leale cooperazione, nonché dell'art. 2,

comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui

sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dell'art. 1,

comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini

previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di

programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive);

che la provincia autonoma ricorrente - richiamando a) la

propria competenza esclusiva in materia di usi e costumi locali,

istituzioni culturali aventi carattere provinciale, manifestazioni ed

attività artistiche, culturali ed educative locali, urbanistica e

tutela del paesaggio, nonché il principio di tutela delle minoranze

linguistiche, quali risultanti dallo statuto, e b) le norme di

attuazione che riservano alla provincia stessa la facoltà di

assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti,

la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina e il

collegamento con aree culturali europee - rileva che, sulla base

delle citate disposizioni, la Corte costituzionale in passato ha

riconosciuto alla provincia particolari garanzie in materia

radiotelevisiva, dichiarando l'illegittimità costituzionale della

norma della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato), che non prevedeva l'intesa tra

lo Stato e la provincia autonoma relativamente alla localizzazione

degli impianti prevista dal piano nazionale di assegnazione delle

frequenze (sentenza n. 21 del 1991), annullando poi (sentenza n. 6

del 1993) il piano medesimo, per mancato completamento del

procedimento diretto a conseguire l'intesa, e inoltre che, a seguito

di tale giurisprudenza, il legislatore ha ribadito la necessità di

intesa con l'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997,

aggiungendo inoltre - con l'art. 1, comma 3, della legge n. 122 del

1998 - che l'Autorità garante può adottare il piano nazionale delle

frequenze anche in assenza dell'intesa, dovendo però in tal caso

indicare i motivi e le ragioni di interesse nazionale che determinano

la decisione unilaterale;

che nel caso di specie, secondo la ricorrente, l'Autorità

garante avrebbe adottato l'atto in questione senza che fosse maturata

l'intesa con la provincia autonoma di Trento, come risulterebbe dalla

documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergerebbe che,

dopo una prima fase di trattative, improntate al principio

collaborativo, da un certo momento in poi l'Autorità garante non

avrebbe più dato seguito alle richieste di incontri avanzate dalla

provincia, approvando un piano che non tiene conto, nella

localizzazione dei siti, delle esigenze della comunità provinciale e

che non contiene alcuna motivazione sulle ragioni di interesse

nazionale che hanno portato all'adozione unilaterale dell'atto,

affermandosi al contrario ingiustificatamente, nelle premesse della

delibera, essere stata raggiunta l'intesa, ciò che delinea la

violazione delle prerogative costituzionali lamentata dalla provincia

autonoma ricorrente;

che con altro ricorso (reg. conflitti n. 34/1999) la

provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni in

riferimento alla successiva delibera dell'Autorità garante del

14 luglio 1999, n. 105, con la quale è stato integrato il piano

nazionale di assegnazione delle frequenze, e ne ha chiesto

l'annullamento, in quanto adottata anch'essa in violazione

dell'autonomia provinciale, come definita dalle norme e dai principi

sopra indicati, lamentando che anche per tale deliberazione non

sarebbe intervenuta alcuna intesa con la provincia autonoma, né

essendo indicata la motivazione che ha portato alla adozione

unilaterale dell'atto, nelle cui premesse, inoltre, si afferma

erroneamente essere state rispettate le procedure stabilite

dall'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, come integrato

dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 122 del 1998; tutto ciò,

anche in questo caso, in violazione delle prerogative costituzionali

della ricorrente;

che con un terzo ricorso (reg. conflitti n. 20/2000) la

provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni in

riferimento ad altra delibera dell'Autorità garante del 23 febbraio

2000, n. 95, con la quale è stato ulteriormente integrato il piano

nazionale di assegnazione delle frequenze, chiedendone l'annullamento

per gli stessi motivi - mancanza di intesa e di contatti a essa

finalizzati, nonché carenza di motivazione circa l'adozione

unilaterale dell'atto - dedotti nei precedenti ricorsi, tenuto

altresì conto che neppure questa ulteriore integrazione ha portato

al raggiungimento della copertura radioelettrica contenuta nella

iniziale proposta provinciale, e ciò nonostante l'affermazione del

Presidente dell'Autorità garante - contenuta in una nota successiva

ai chiarimenti intercorsi in relazione alla seconda delibera

del luglio 1999 - secondo cui i siti a suo tempo proposti dalla

provincia sarebbero stati recepiti nel piano;

che in tutti e tre i giudizi così promossi si è costituito

il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura

generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza

dei ricorsi;

che in particolare, con riferimento al primo conflitto,

l'Avvocatura afferma che la sola presenza di una illegittimità - se

non addirittura di un errore materiale - nelle premesse del

provvedimento non giustifica il conflitto di attribuzione: pure a

ritenere il provvedimento viziato per carenza di motivazione, il

conflitto sarebbe inammissibile, in quanto l'Autorità ha il potere

di assegnare le frequenze anche in assenza dell'intesa e in quanto le

competenze costituzionalmente garantite della provincia autonoma

(finalizzate alla tutela delle comunità linguistiche) e dello Stato

(quale responsabile della elaborazione del piano nazionale delle

frequenze) sarebbero state rispettate, cosicché con il ricorso non

si lamenterebbe l'avvenuta rottura dell'equilibrio tra interessi

provinciali e statali, ma soltanto il cattivo uso del potere

riconosciuto allo Stato, ciò che potrebbe eventualmente essere fatto

valere di fronte al giudice amministrativo;

che negli identici atti di costituzione relativi ai due

successivi conflitti, l'Avvocatura sostiene l'inammissibilità dei

ricorsi, in quanto concernenti atti dell'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni, la quale rientrerebbe tra quelle autorità

amministrative indipendenti i cui atti non possono essere imputati al

Governo, e che non potrebbe neppure essere considerata organo

costituzionale dotato di legittimazione passiva in un conflitto

costituzionale di attribuzioni, contestando poi nel merito

l'affermazione della provincia autonoma ricorrente circa il mancato

raggiungimento dell'intesa in base alla corrispondenza intercorsa e

alle audizioni svoltesi e affermando che, anche a ritenere che le

delibere siano state adottate in violazione dell'art. 2, comma 6,

della legge n. 249 del 1997, si tratterebbe comunque di un vizio

procedimentale da fare valere innanzi al giudice amministrativo, come

sarebbe dimostrato dal fatto che la provincia ha impugnato gli atti

in questione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

che successivamente la difesa della provincia autonoma ha

depositato memorie in riferimento a tutti e tre i conflitti;

che nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000, questa Corte,

in relazione al motivo, preliminare e comune a tutti e tre i

conflitti, del mancato raggiungimento dell'intesa, ha disposto, con

ordinanza istruttoria, l'acquisizione di specifica documentazione,

indicata come allegata nel primo ricorso ma non prodotta dalla

provincia autonoma, nonché di ogni ulteriore elemento documentale e

informativo eventualmente esistente, utile a illustrare le modalità

del procedimento che ha portato all'approvazione degli atti oggetto

di impugnazione attraverso i conflitti;

che all'esito dell'ordinanza istruttoria così disposta la

provincia autonoma di Trento ha depositato, in data 7 marzo 2001, i

documenti espressamente richiesti dalla Corte e, a sua volta, la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato, oltre a parte

della medesima documentazione prodotta dalla ricorrente, altresì

talune note interne nonché documentazione di carattere tecnico;

che successivamente, con unico atto depositato presso la

cancelleria della Corte in data 20 febbraio 2002, la provincia

autonoma di Trento - rilevato:

a) che, parallelamente allo svolgimento del giudizio

costituzionale, sono intercorsi contatti tra le parti al fine di

raggiungere l'intesa sul piano di assegnazione delle frequenze;

b) che tale intesa è stata infine raggiunta, e che essa è

stata formalizzata con deliberazione della giunta provinciale di

Trento del 14 dicembre 2001, n. 3371, con la quale è stata

subordinata la rinuncia ai tre ricorsi per conflitto di attribuzioni

al formale recepimento, nel nuovo piano nazionale delle frequenze,

delle modifiche oggetto di intesa;

c) che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7 del 9 gennaio 2002 la deliberazione dell'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni del 19 dicembre 2001, n. 467,

recante la "Variazione al piano nazionale di assegnazione delle

frequenze per la radiodiffusione televisiva per la provincia di

Trento", nella quale si accolgono le modifiche al piano concordate

tra l'Autorità garante e la provincia autonoma;

d) che in conseguenza di quanto sopra la giunta provinciale

di Trento, con deliberazione n. 118 del 1 febbraio 2002, ha ritenuto

di non coltivare ulteriormente i ricorsi, essendone venuto meno

l'interesse - ha dichiarato di rinunciare ai tre ricorsi per

conflitto di attribuzioni, e che l'Avvocatura dello Stato ha aderito

a detta rinuncia con atto depositato in data 30 aprile 2002.

Considerato che, avendo i tre ricorsi proposti dalla provincia

autonoma di Trento a oggetto comune il procedimento relativo

all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ed

essendo gli stessi ricorsi fondati sulle medesime censure, i relativi

giudizi debbono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che a norma dell'art. 27, ultimo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale la

rinuncia ai ricorsi, seguita dalla relativa accettazione della

controparte, produce l'effetto di estinguere i processi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi

indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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