Corte costituzionale

Ordinanza n. 375/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 1404/1934

citata

  • art. 3legge 1404/1934
  • art. 25legge 1404/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20

luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e

funzionamento per il Tribunale per i minorenni) promosso con

ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 dal Tribunale per i minorenni di

Roma, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1982 (comunicata

il 24 e notificata il 26 gennaio 1983; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritta al n. 137 R.O. 1983)

sul ricorso proposto da Sparagna Maria Carmina nell'interesse del

minore suo figlio Sparagna Massimiliano, il Tribunale per i minorenni

di Roma ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in

riferimento agli artt. 3 e 25 co. 1° Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modifiche nei limiti in

cui non prevede la necessità di un precedente esercizio delle

funzioni nei tribunali minorili da parte dei giudici delle sezioni

per i minorenni delle corti d'appello, e nei limiti in cui non

conferisce alle Sezioni stesse struttura e organizzazione in armonia

con quanto avvenuto successivamente per i giudizi minorili di primo

grado;

che avanti la Corte non si è costituita la parte del

procedimento di merito; ha invece spiegato intervento per il

Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura Generale dello

Stato con atto depositato il 3 luglio 1983 con il quale ha

argomentato e concluso per l'infondatezza della questione

nell'ipotesi che la si ritenga ammissibile;

Nell'adunanza del 14 ottobre 1987 in Camera di Consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione;

Considerato - in disparte i dubbi sulla rilevanza della questione

sollevati dall'Avvocatura erariale - che non rientra nelle funzioni

di questa Corte, ma nel magistero del Parlamento risolvere la

prospettata questione che attiene ad un'eventuale riorganizzazione

degli uffici della giustizia minorile e che, pertanto, la questione

va dichiarata manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404 e

successive modificazioni sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e

25 co. 1° Cost., con ordinanza 21 dicembre 1982 del Tribunale per i

minorenni di Roma (n. 137 R.O. 1983).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari