Corte costituzionale

Ordinanza n. 373/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina per

l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), promossi con 2 ordinanze emesse il 2 gennaio

1998 dal pretore di Padova nei procedimenti civili vertenti tra

M.L.Z. e B.F. ed altra e il comune di Padova iscritte ai nn. 102 e

185 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 9 e 13 prima serie speciale dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di B.F. ed altra, nonché gli atti di

intervento del Presidente della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Anna Maria Alborghetti per B.F. ed altra e gli

avv.ti Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto che il pretore di Padova, nel corso di due distinti

giudizi, con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente

identico, emesse il 2 gennaio 1998, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione

Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina per l'assegnazione e la

fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica), come modificato dalla legge regionale 16 maggio 1997, n.

14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n.

10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica"), in riferimento agli

artt. 70, 115 e 117 della Costituzione;

che, ad avviso dei giudici a quibus la norma impugnata disciplina

il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica in applicazione della delibera del Comitato

interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del 13 marzo

1995 e stabilisce che detto canone riguarda anche gli alloggi

realizzati o acquistati dai comuni con i fondi previsti, tra le

altre, dalle leggi 15 febbraio 1980, n. 25 e 23 dicembre 1986, n.

899, che hanno rispettivamente convertito il d.-l. 15 dicembre 1979,

n. 629 ed il d.-l. 29 ottobre 1986, n. 708;

che, secondo entrambi i rimettenti, "non paiono rinvenirsi

ragioni di oggettiva incostituzionalità" della disposizione nella

parte in cui stabilisce l'importo del canone di locazione in misura

superiore a quello c.d. "equo" ed il dubbio di legittimità

costituzionale riguarda soltanto "le modalità formali di

introduzione della disciplina";

che, in particolare, a loro avviso, "ove si ritenga che la

delibera del Cipe si applica" anche agli alloggi di cui alle leggi n.

25 del 1980 e n. 899 del 1986, detta delibera sarebbe illegittima e,

pertanto, dovrebbe dubitarsi del potere "di modificare una situazione

normativa deliberata con legge ordinaria e comunque risultante

dall'intervento della Corte costituzionale" e, quindi, della

legittimità costituzionale della norma impugnata,

mentre, diversamente, "ove si ritenga che tale delibera non riguardi

comunque gli alloggi de quibus (argomento che potrebbe essere

sostenuto osservando e confrontando la indicazione degli ambiti di

applicazione, di cui al punto 2 dell'allegato alla delibera ed

all'art. 1.2 della legge regionale Veneto 10/1996)", dovrebbe invece

dubitarsi della legittimità della disposizione regionale proprio

perché essa viola i criteri stabiliti dal Cipe;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente della

Giunta della Regione Veneto, chiedendo, con due distinti atti di

intervento e con le memorie depositate in prossimità dell'udienza

pubblica, che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata, sull'assunto che le argomentazioni svolte nelle ordinanze

di rimessione sarebbero contraddittorie e che la norma impugnata

avrebbe dato corretta applicazione ai criteri fissati dal Cipe,

accogliendo peraltro una nozione di edilizia residenziale pubblica

conforme ai principi enunciati da questa Corte;

che in uno dei due giudizi si sono costituiti i ricorrenti nel

processo principale, i quali, nell'atto di costituzione e nella

memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, hanno

chiesto l'accoglimento della questione, contestando la competenza

della regione nella materia in esame e sostenendo che la norma non

sarebbe comunque rispettosa dei limiti stabiliti nelle norme primarie

e nelle direttive del Cipe.

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa

questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perché

siano decisi con un'unica pronuncia;

che entrambi i provvedimenti di rimessione, di contenuto

sostanzialmente identico, prospettano due diverse e contrastanti

questioni;

che, in particolare, i giudici a quibus con una prima

interpretazione, sostengono che la delibera del Cipe, che reca i

criteri in materia di fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, prevederebbe l'applicabilità di detti criteri

anche agli alloggi acquistati o realizzati dai comuni con i fondi di

cui alle leggi n. 25 del 1980 e n. 899 del 1986, e con una seconda,

diversa interpretazione deducono invece che siffatta delibera non

riguarderebbe questi ultimi alloggi;

che i rimettenti sollevano quindi due questioni contrastanti e

sostengono due interpretazioni tra loro incompatibili, in quanto, per

la prima, la norma regionale sarebbe illegittima proprio perché

avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dal Cipe

mentre, per la seconda, sarebbe viziata, dato che si porrebbe in

contrasto con detti criteri, sicché le due prospettazioni risultano

chiaramente avvinte da un legame irrisolto di alternatività;

che questa Corte, con giurisprudenza costante, ha più volte

affermato che sono manifestamente inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale sollevate in termini perplessi e comunque

contraddittori (per tutte, ordinanze n. 458 del 1998; n. 265 del

1998; n. 187 del 1998) e che la risoluzione degli eventuali dubbi

interpretativi è compito del giudice rimettente, al quale spetta

individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la

scelta tra le diverse interpretazioni prospettate e proporre la

questione in modo non alternativo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

della Regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10 (Disciplina per

l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), come modificato dalla legge regionale 16

maggio 1997, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2

aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei

canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), sollevata,

in riferimento agli artt. 70, 115 e 117 della Costituzione, dal

pretore di Padova, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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