Corte costituzionale

Ordinanza n. 372/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2,

della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli

enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi

consorzi) in relazione alla legge-quadro sulle aree protette 6

dicembre 1991, n. 394, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio

1995 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di

Vellutini Andrea ed altro, iscritta al n. 219 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Vellutini Andrea e Cappucini Claudio, imputati, tra l'altro, del

reato di cui agli artt. 110 del codice penale, 1-sexies della legge 8

agosto 1985, n. 431, in relazione all'art. 82, quinto comma, lettera.

b), f) e g) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Pretore di

Grosseto, con ordinanza emessa in data 13 gennaio 1995, ha sollevato,

in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge

Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco

per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino,

San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) in

relazione alla legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.

394;

che a parere del giudice a quo la norma impugnata, nel prevedere

che il rilascio del nulla-osta dell'Ente Parco tiene luogo delle

autorizzazioni previste dalla normativa statale per gli interventi

nelle zone sottoposte a vincoli idrogeologici e paesaggistici, si

porrebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 13 della

legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 - ai sensi

del quale il nulla-osta è funzionale alla emanazione delle

concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed

opere all'interno del parco - così determinando la violazione

dell'art. 117 della Costituzione in quanto verrebbe meno la rilevanza

penale di un fatto previsto come reato dalla normativa statale;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si sono

costituite le parti private né ha spiegato intervento la regione

interessata.

Considerato che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'ordinanza di rimessione deve essere notificata al Presidente

della Giunta regionale nell'ipotesi in cui sia in questione la legge

di una regione;

che nel caso, pur essendo stata denunziata una norma di legge

regionale, il giudice a quo ha erroneamente notificato l'ordinanza di

rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri invece che al

Presidente della Giunta regionale della regione interessata che non

ha avuto così modo di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte;

che, pertanto, come già affermato (ordinanza n. 202 del 1983),

essendo venuto a mancare un essenziale adempimento della procedura

prevista dal citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge

Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco

per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino,

San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), in

relazione alla legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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