Corte costituzionale

Ordinanza n. 372/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di

finanza locale) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 dal

T.A.R. per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti dall'ENEL contro il

Comune di La Spezia iscritta al n. 1155 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione dell'ENEL;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 il Tribunale

amministrativo regionale della Liguria ha sollevato in riferimento agli

artt. 70 e 72 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in

materia di finanza locale), nella parte in cui dispone l'aumento di

quaranta volte della tassa di occupazione del sottosuolo stradale "di

cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre

1931, n. 1175, e successive modificazioni";

che il giudice a quo in particolare rileva: che la disposizione

denunciata fu approvata dal Senato, in Assemblea, senza l'inciso "e

successive modificazioni"; che tale inciso fu invece introdotto dalla

Commissione incaricata del coordinamento da quel ramo del Parlamento;

che il testo così integrato fu poi approvato dalla Camera dei

deputati, la quale però non lo rinviò al Senato per la definitiva

approvazione, e che in tale formulazione la legge fu poi promulgata e

pubblicata; che, in relazione agli aumenti tariffari successivi alla

legge n. 1175 del 1931, all'inciso in questione deve attribuirsi

carattere di modificazione sostanziale, e non solo formale, nel testo

approvato dal Senato, con conseguente violazione del procedimento di

formazione delle leggi, che impone l'approvazione del medesimo testo da

parte di ciascun ramo del Parlamento.

Considerato che la disposizione impugnata è stata già dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza n. 292 del 1984,

limitatamente alle parole "e successive modificazioni", avendo la Corte

ritenuto che tra le due Camere "si verificò convergenza sino

all'aumento minore, sicché l'area della divergenza si riduce

all'aumento maggiore" e che potrebbe dunque farsi salva "dopo

l'eliminazione della parte viziata, la disposizione di cui all'art. 39,

primo comma, della legge n. 703 del 1952, la cui operatività compete

ai giudici di merito di stabilire";

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n.

703 (Disposizioni in materia di finanza locale), sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale della Liguria con ordinanza in data

24 novembre 1983 (reg. ord. n. 1155 del 1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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